Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23898 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23898 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA

T-

sul ricorso iscritte) al n. 27071 del R.G. anno 2011
proposto da:

,

AGRO INVEST s.p.a. domiciliata in ROMA, via Sicilia 50 presso l’avv.
L.Napolitano con gli avv.ti G.Marone e G.D’Ambrosio che la
rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso ricorrente
contro
Esposito Giuseppe-Ivana-Ma rcella-Rosa nna-Sa Ivatore
Comune di Scafati
avverso
di

intimati –

la sentenza n. 897 in data 9.10.2010 della Corte di Appello

Salerno ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del

24.09.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del
Sost. Proc. Gen. Lucio Capassoche ha concluso come da relazione.
RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso di cui appresso.
Esaminando la domanda di ESPOSITO Giuseppe-Ivana-MarcellaRosanna-Salvatore proprietari, unitamente a Scarpa Lucia, di terreni siti
nel Comune di Scafati espropriati con decreto di esproprio adottato il
20.5.2008 da s.p.a. AGROINVEST, s.t.u. delegata dal Comune di Scafati
per le attività espropriative dirette a realizzare il vigente P.I.P. approvato
nel 1998, la Corte di Salerno con sentenza 9.10.2010 ha determinato la
giusta indennità dovuta per l’esproprio di mq. 1.578 in C 110.460,00 .

Data pubblicazione: 22/10/2013

Nella motivazione la Corte ha, per quel che rileva, osservato: che, premessa l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina di cui al dPR
327/2001, il suolo espropriato, siccome destinato alla realizzazione di un
PIP, doveva ritenersi edificabile, che pertanto, inapplicabile tanto il richiamato T.U. quanto l’art. 2 c. 89 della legge 244/2007 (stante il comma 90) e pertanto ininvocabile la riduzione del 25% per gli interventi di
riforma economica e sociale, il criterio di valutazione del valore era quello di cui all’art. 39 legge 2359 del 1865, che occorreva far capo alle va-

sintetico comparativo con quelli propri del criterio analitico ed aveva
raggiunto risultati oggettivi ed incontestabili, che le critiche espresse
nella CTP di Agro Invest avevano ricevuto puntuale risposta da parte del
CTU e che a tale risposta andava fatto richiamo. Per la cassazione di tale
sentenza Agro Invest ha proposto ricorso il 26.10.2011 articolando quattro motivi, ai quali non si è opposta la parte espropriata . Nessuna difesa
dal Comune di Scafati. A criterio del relatore i motivi sono manifestamente infondati.
Il primo motivo denunzia di violazione di legge l’avere la Corte desunto
la natura edificabile del suolo dal solo fatto che esso sarebbe ricaduto
all’interno di una zona che era dal vigente strumento urbanistico destinata a PIP: la destinazione a PIP era infatti vincolo abbisognevole di integrazioni e da esso era estranea alcuna vocazione residenzialeabitativa ed in esso era invece presente la destinazione ad interventi di
interesse pubblico di aree agricole, con la conseguenza di poter, al più,
applicare il parametro riveniente da Corte Cost. 181/2011 e quindi proprio quello congruamente offerto dall’espropriante.
Il motivo, di non lineare articolazione, oscilla tra la pretesa di veder ristretta la natura edificabile alle ipotesi di strumento urbanistico contemplante la sola edificabilità residenziale privata a quella di dar atto di una
vocazione mista di suoli originariamente agricoli. La censura è del tutto
infondata avendo la Corte di Appello correttamente desunto la natura
edificabile dell’area dalla sua comprensione nello strumento urbanistico
di secondo livello che destinava l’intera zona, nella quale il lotto insisteva, ad un P.I.P., essendo ferma la giurisprudenza di questa Corte che
individua la natura edificabile nella destinazione delle aree ad edilizia residenziale, industriale e commerciale fruibile da soggetti privati (Cass.
15090/2012 – 19938/2011 – 12862/2010). Le censure non rammentano tale scelta e lasciano immune la corretta decisione di adottare
il parametro del valore venale pieno dell’area edificabile.

lutazioni del CTU che aveva fatto interagire i dati ritraibili dal criterio

Il secondo motivo, rubricato di violazione dell’art. 39 legge 2359 del
1865, lamenta che il CTU pur avendo fatto retto ricorso al criterio sintetico comparativo lo abbia poi mediato con quello analitico, pervenendo a
raddoppiare il dato individuato con il primo. La censura non appare rapportabile ad alcuna violazione di legge non essendo stata affatto disapplicata dalla Corte la “preferenza” tendenziale per il criterio sintetico
comparativo, ma avendo il giudice del merito correttamente condiviso la
scelta di operare una consentita “mediazione” dei risultati attinti con il

1161 e 12771/2007). Esclusa quindi alcuna ipotesi di adozione di criterio contra legem, andava semmai allegato e dimostrato il vizio logico
dell’argomentazione a sostegno o la contraddizione della scelta in termini di risultati di valore: ma il motivo di censura appare privo di alcuna
autosufficienza, esso non riportando alcun passaggio della CTU e delle
proprie difese né adducendo i dati della incoerenza ma solo lamentando
il “risultato” attinto, come “eccessivo”.
Il terzo motivo polemizza con i valori desunti dal CTU ritenendoli inattendibili e prontamente contraddetti dalla CTP. Il motivo è affatto irricevibile, omettendo di specificare di quali passaggi valutativi si tratti, quali
censure siano state in sede tecnica mosse, in quale sede processuale
siano state avanzate, in quale luogo del processo siano state sottoposte
al giudice ( da ultimo Cass. 11275 del 2012).
Il quarto motivo lamenta la mancata applicazione dell’orientamento, peraltro non fermo della giurisprudenza di legittimità, per il quale alla vicenda de qua si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 37 c. 1 e 2
dPR 327/2001 come novellato dall’art. 2 c. 89 e 90 legge 244 del 2007,
in tal modo prendendo atto che il PIP era da ritenersi intervento di riforma economico-sociale e pertanto applicando la riduzione del 25% del
valore venale dell’area. Ritiene il relatore che, a parte la inapplicabilità
alla vicenda in disamina della novella del 2007 (Cass. 14939 del 2010 e
2774 del 2012), resta l’assorbente rilievo per il quale la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente ed anche di recente espressa affermando che siffatto intervento riformatore deve avere i
caratteri della specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U. 5265 del
2008, 9595 e 10130 del 2012) che, ovviamente, difettano totalmente
nella ipotesi di un intervento funzionale alla attuazione di un PIP.
Resta quindi ferma la correttezza della decisione di escludere la decurtazione del 25%.
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, non fatta segno a critiche di sorta

3

primo alla luce di dati desunti dal criterio analitico ricostruttivo (Cass.

da parte di Agro Invest, merita piena condivisione anche alla luce della
recente statuizione di Cass. 13252/2013 in vicenda analoga. E pertanto, condivisa la relazione, va rigettato il ricorso. Non è luogo a regolare
le spese in difetto della costituzione degli intimati
P.Q.M.
Rigetta il ricorso

Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 24.09.2013.

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