Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23897 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19726-2018 proposto da:

COMUNE DI OLZAI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 565/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 565/1/2017 depositata in data 29.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Sardegna, ha dichiarato inammissibili l’appello proposto dal Comune di Olzai avverso la sentenza n. 92/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Nuoro, che aveva accolto il ricorso contro avvisi di accertamento per ICI 2011 proposto da Terna Rete Elettrica Nazionale Spa. La CTR in via preliminare ha individuato la causa di detta pronuncia in rito nella inesistenza e non nullità della procura in favore del difensore del Comune, mancando nel ricorso in appello il riferimento ad idoneo atto di conferimento del potere di rappresentanza giudiziale, essendo comunque insufficiente la deliberazione di giunta comunale autorizzativa alla difesa tecnica, sottoscritta dal sindaco con sottoscrizione non autenticata;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione comunale affidato ad un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Amministrazione comunale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per l’omessa concessione da parte del giudice d’appello del termine per la sanatoria della rilevata invalidità della procura;

– La censura è fondata. Premesso che “In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall’art. 365 c.p.c., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 75 c.p.c., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco (del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50), e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18062 del 04/08/2010, Rv. 615113 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5802 del 23/03/2016, Rv. 639185 -01)), va ribadito che “A norma dell’art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, ed applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, il giudice è tenuto – ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28337 del 22/12/2011, Rv. 619998 – 01);

– Orbene pacifico il fatto che l’atto di appello è stato comunque redatto da un difensore (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812-01), la sentenza impugnata contrasta all’evidenza con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali. Infatti, in primo luogo afferma in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte l’inesistenza e non la nullità della procura in quanto l’atto deliberativo non proviene dall’organo corretto, il Sindaco e non la Giunta, senza che la sottoscrizione alla Delib. della giunta comunale di Olzai 18 maggio 2012, n. 47, nella quale si autorizza il difensore a resistere nei giudizi di primo e secondo grado avanti alle Commissioni Tributarie, possa considerarsi mandato alle liti anche perchè, benchè sottoscritta dal sindaco, la sottoscrizione è priva dell’autentica. In secondo luogo, rilevato il vizio che determina la nullità e non la nullità della sentenza, per l’orientamento giurisprudenziale richiamato e prevalente, la CTR doveva – anche d’ufficio – concedere un termine per la regolarizzazione della nullità;

– Accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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