Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23897 del 23/11/2016

Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11157/2012 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LA SPEZIA 6, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BARZETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CAROTENUTO;

– ricorrente –

contro

BE.GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VICOLO DEI MODELLI n. 63, presso lo studio dell’avvocato WALTER

ANTONIO CALABRO’, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO

DELL’ERBA;

– controricorrente –

Avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

06/12/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito l’Avvocato FRANCESCO CAROTENUTO, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ad esso ed

alla relativa memoria depositata;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Avvocato B.G. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione dell’ordinanza 6.12.2011 con cui la Corte d’Appello di Roma, decidendo sull’istanza ex artt. 28 e 29 legge 794/1942, aveva liquidato alla professionista la somma di Euro 9.063,66 oltre IVA e accessori in relazione all’opera prestata nell’interesse della propria assistita Be.Gi. in un giudizio di appello fino al momento della rinunzia al mandato. La Corte d’Appello aveva ridotto l’originaria pretesa (quantificata in circa 40.000,00 Euro al netto di iva e contributi), evidenziando innanzitutto le attività difensiva espletate dall’avvocato (redazione dell’atto di appello e compimento delle attività complementari, partecipazione all’udienza fissata per la decisione sull’istanza di sospensione della sentenza ex art. 283 c.p.c., e partecipazione a tre udienze).

Ha quindi reputato elevatissimo il compenso richiesto per il solo sub procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, osservando inoltre che la divisione ereditaria oggetto del giudizio non presentava particolari questioni, sicchè poteva farsi applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi dello scaglione di riferimento ed in proposito, ritenuto inapplicabile lo scaglione indicato dal professionista, ha preso come riferimento, in assenza di diversi elementi, lo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa indicato nell’atto di appello ai fini della determinazione del contributo unificato (cioè da Euro 516.000,00 a Euro 1.549.000,00).

Al ricorso del professionista, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., resiste la cliente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dalla controricorrente, perchè l’atto di impugnazione, contrariamente a quanto affermato contiene la sommaria esposizione dei fatti della causa, la sufficiente indicazione degli atti sui quali esso si fonda o, a prescindere dall’inesatta individuazione di alcune censure, risulta chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (v. Sex. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 de 20/02/2014 Rv. 630239; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268): lo standard minimo richiesto dall’art. 366 cpc risulta quindi rispettato.

Ciò premesso e venendo all’esame delle singole censure, con la prima di esse l’avvocato B. denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere violato il principio della non contestazione.

Osserva al riguardo che lo scaglione maggiore indicato nella richiesta di liquidazione no nera stato assolutamente contestato dalla cliente e dunque la Corte d’Appello, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto attenersi a detto scaglione.

Il motivo è infondato perchè non considera che la regola della non contestazione espressa dall’art. 115 c.p.c., riguarda solamente “i fatti”, come testualmente si legge, mentre la scelta dello scaglione applicabile ai fini della liquidazione del compenso al difensore è tutt’altro e rientra nelle prerogative del giudice di merito.

2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo (l’assenza di correlazione tra gli scaglioni per il pagamento del contributo unificato e quelli per la liquidazione dei compensi): ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello ha errato perchè ha invece ravvisato una correlazione tra detti scaglioni.

Anche questo motivo è infondato.

E’ vero che gli scaglioni per il pagamento del contributo unificato seguono uno schema diverso rispetto a quelli indicati nella tariffa legale: i primi infatti sono ancorati, nel massimo, alle cause di calore superiore a Euro 520.000,00, mentre i secondo contengono una più ampia previsione. Tuttavia, la censura non coglie la ratio decidendi posta a base della scelta dello scaglione: la Corte d’Appello non ha affatto affermato l’esistenza di una correlazione tra i due tipi di scaglione, ma, nell’individuare lo scaglione tariffario da applicare, ha considerato il valore indicato dalla parte di fini del versamento del contributo unificato unicamente in via sussidiaria, perchè non possedeva altri elementi di valutazione (v. pag. 2, ove si afferma espressamente “in mancanza di qualsiasi diverso elemento”). Il passaggio argomentativo è ben diverso da quello che invece censura la ricorrente e serve solo a dare conto del perchè di una scelta operata in assenza di diversi elementi ricavabili dagli atti.

A questo punto, sarebbe stato specifico onere dell’avvocato dimostrare di aver fornito al giudice elementi sufficienti per ricavare un valore diverso o maggiore, ma ciò non risulta.

3 Con il terzo motivo si denuncia l’insufficienza della motivazione e precisamente la scarsa chiarezza del criterio per la scelta dei parametri utilizzati per stabilire se le somme da attribuire alla ricorrente dovessero essere vicini ai minimi o ai massimi tariffari.

Il motivo è infondato perchè si risolve in un acritica di natura fattuale o priva di specificità, senza precisare perchè la causa richiedesse l’applicazione di parametri diversi e più elevati, non bastando limitarsi ad affermare che si erano scontrati tre consulenti senza contemporaneamente illustrare la natura delle questioni tecniche che avevano determinato il contrasto, così come non ha senso limitarsi ad affermare che il giudizio di appello si era svolto in quattro udienze senza contemporaneamente documentare le attività che concretamente erano state espletate nel corso delle stesse.

La Corte d’Appello invece ha dato conto del criterio prescelto sottolineando la non complessità della causa, il numero limitato di udienze e l’interruzione anticipata dell’attività difensiva (per effetto della rinunzia): motivazione adeguata e priva di vizi logici.

4 Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo con cui la ricorrente denuncia ancora l’insufficienza della motivazione perchè – a suo dire – non emerge con chiarezza se siano stati liquidati i compensi spettanti per l’attività espletata nella fase relativa all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; altra carenza motivazionale – sempre ad avviso della ricorrente – sta nel fatto che non c’è nessun accenno alle singole voci del tariffario.

Il motivo è inammissibile: come più volte affermato da questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata dal giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 20808 del 02/10/2014 Rv. 632497; Sez. L, Sentenza n. 1382 del 29/01/2003 Rv. 560138; Sez. 2, Sentenza n. 6733 del 23/05/2000 Rv. 536841).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha compiuto una valutazione delle prestazioni svolte dall’avvocato includendovi evidentemente anche l’attività espletata nel subprocedimento di cui all’art. 283 c.p.c., attività che ha preso in esame e ritenuto utile, ma non tale da giustificare la “rilevantissima richiesta avanzata (Euro 16.833,38)”, la considerazione del contenuto succinte della domanda e dell’esaurimento dell’attività nell’unica udienza di discussione all’uopo fissata: ancora una volta la motivazione appare adeguata, mentre al contrario, la mancata trascrizione della nota spese (o comunque la mancata indicazione di dati necessari al reperimento della stessa) unitamente alla mancata indicazione delle singole voci che sarebbero state violate rendono anche sotto tale profitto il ricorso privo di autosufficienza.

In conclusione, l’impugnazione va respinta con addebito di spese a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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