Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23897 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23897 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

Data pubblicazione: 22/10/2013

i<-7A1/ sul ricorso 20801-2011 proposto da: GOTTARDI ENRICA G11TNRC61N67D548K, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TINARELLI MARIA GRAZIA giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimati - avverso il decreto n. 99/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 15/11/2010, depositato il 15/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI; della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso; è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. In fatto e in diritto Rilevato che Enrica Gottardi, con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché (a seguito dell'ordine di rinnovazione emesso da questa Corte con ordinanza del 19 settembre 2012) al Ministero dell'economia e finanze, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia, in epigrafe indicato, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento amministrativo da lei instaurato nel 2000 avanti il T.A.R. Lazio, per carenza di legittimazione passiva dell'Ente evocato, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo invece legittimato il Ministero dell'economia e finanze; che le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; Rilevato che nel ricorso si denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art.112 cod.proc.civ. e la omissione o insufficienza della motivazione, deducendo che il decreto avrebbe omesso di considerare una palese ed incontestabile circostanza di fatto, cioè la avvenuta notifica del ricorso anche alla Amministrazione che la stessa Corte di Ric. 2011 n. 20801 sez. M1 - ud. 09-07-2013 -2- udito l'Avvocato Fegatelli Francesca (delega Alessio Petretti) difensore merito ha ritenuto passivamente legittimata, il Ministero dell'economia e finanze; ritenuto che con tale allegazione si prospetta un errore revocatorio, che per l'appunto consiste in una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato: un errore meramente percettivo, dunque, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice (cfr.fra molte: Cass.n.1383/12; n.8180/09; n.10127/03); che invero tanto l'omessa pronuncia sulla domanda che sarebbe stata proposta nei confronti del Ministero dell'economia e finanze quanto l'omessa motivazione sulla domanda stessa vengono prospettati quali conseguenze unicamente di un'errata percezione del contenuto letterale della relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di merito, dalla quale emergerebbe con immediatezza la circostanza negata dal giudice di merito, che cioè tale notifica era stata estesa al Ministero economia e finanze; che il rimedio impugnatorio prescritto dal codice di rito per tale errore non è il ricorso per cassazione bensì per revocazione (art.395 n.4 cod.proc.civ.) allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (art.398 cod.proc.civ.); che pertanto si impone la declaratoria della inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013. affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo

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