Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23896 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23896 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 12355-2010 proposto da:
PAGANO STEFANIA PGNSFN74P69A717D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio
dell’avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PASTORINO MARIO giusta procura speciale in atti;

– ricorrente contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato avverso il decreto n. 2751/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 2/07/2009, depositata 1’11/11/2009;

63RQ

Data pubblicazione: 22/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

In fatto e in diritto
Rilevato che Stefania Pagano, con atto notificato al Ministero della
Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli il 29
aprile 2010, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della
Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicato, che ha rigettato la sua
domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del
procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, definito con sentenza
del Tribunale di Salerno dichiarativa della estinzione del reato ascrittole
per intervenuta prescrizione;
che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;
Considerato che, con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 9
gennaio 2013, il Collegio, rilevata la nullità della notifica eseguita
presso l’Avvocatura Distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale
dello Stato (art.11 R.D.n.1611/1933), ne ha disposto la sanatoria
mediante rinnovazione (cfr.Cass.n.2148/03; n.9411/11) da eseguirsi
entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento alla parte ricorrente, effettuata il 22 gennaio 2013; che
tale rinnovazione non risulta essere stata eseguita dalla parte ricorrente
nel termine assegnatole (e neppure successivamente);
che il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio;
ritenuto che, in difetto di rinnovazione, la nullità non sanata della
notifica del ricorso introduttivo ha impedito la valida costituzione del

Ric. 2010 n. 12355 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

contraddittorio delle parti, con conseguente inammissibilità del ricorso
(cfr.tra molte: Cass.n.625/08; n.20947/09; n.1226/13);
che la declaratoria di inammissibilità si impone dunque, senza
provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata
Amministrazione;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
della Corte suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013.

-1 Sezione civile

P.Q.M.

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