Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23896 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CORNO GIOVINE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dagli Avv.ti VOLA Angelo e Giuseppe Roberto Merlino, nello studio del
quale ultimo, in Roma, Via Federico Cesi, 44 è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente –
contro
MARMI LA PERLA DI SALVINI EZIO, con sede in (OMISSIS),
località Mezzano Vecchio, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 85/30/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 30, in data 14/04/2008, depositata
il 27 ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che non ha mosso
osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 5300/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 85/30/2008, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 30 il 14.04.2008 e DEPOSITATA il 27 ottobre 2008.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU per l’anno 2002, censura l’impugnata decisione per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, della L. n. 449 del 1997, art. 50, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e del tutto insufficiente.
2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione preliminare, prospettata con i primi due motivi del ricorso, va esaminata alla luce del quadro normativo di riferimento – secondo cui nell’esercizio della potestà regolamentare, i Comuni possono prevedere specifiche disposizioni introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – e del consolidato principio secondo cui in materia di contenzioso tributario, il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo e1, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l’imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza. A tale stregua, la costituzione della parte convenuta, se ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 3, può sanare vizi inerenti la notificazione dell’atto introduttivo, in quanto prova l’uguale raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme che regolano tale notificazione, comunque non vale ad inficiare a posteriori la definitività del provvedimento impositivo, stante l’avvenuta perdita del diritto d’impugnarlo, venendo altrimenti detta costituzione sostanzialmente a tradursi in un’inammissibile ipotesi di rimessione in termini (Cass. n. 11222/2002, n. 9891/2001, n. 12338/2006).
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, essendo incontroversa la circostanza che il ricorso contro l’accertamento venne proposto dopo il decorso del termine prescritto per la relativa impugnazione, cassare senza rinvio, l’impugnata decisione, stante l’inammissibilità dell’originario ricorso;
Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassando senza rinvio l’impugnata decisione;
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011