Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23896 del 11/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23298-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,

VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1200/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’INPS, con ricorso affidato a cinque motivi, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 20 aprile 2016, che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da T.A. contro il provvedimento dichiarativo dell’estinzione – con contestuale ordine di liberazione delle somme pignorate – di un pignoramento presso terzi da lei intentato ai danni dell’Istituto, provvedimento fondato sulla reputata illegittimità dell’autoliquidazione in precetto di spese e competenze successive al pagamento per il resto da parte dell’intimato INPS;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il secondo motivo (il cui scrutinio riveste priorità logica), è dedotta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93,409,617,618 e 618 bis c.p.c.”;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite come tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro e/o previdenziali, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (Cass. n. 24691/2010, n. 11804/2007, n. 17134/2005, n. 3474/1997);

che, quindi, l’opposizione va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (Cass. n. 19264/2012 e n. 1152/2011);

che tanto non è avvenuto, atteso che erroneamente l’opponente T. ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice, provvedendo alla notificazione in un termine di gran lunga successivo a quello anzidetto;

che, di conseguenza, il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., e dichiarare inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito;

che, pertanto, la sentenza che ha invece accolto l’opposizione è affetta da nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (così, tra le altre, in fattispecie analoga: Cass. n. 14336/2017 e Cass. n. 14337/2017);

che va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi;

che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;

che per le spese del giudizio di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’intimata T.A.;

condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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