Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23895 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.M. residente in (OMISSIS), rappresentata e

difesa,

giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. PERRI Natale,

elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Largo Colli

Albani 14;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/02/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 02, in data 18/09/2008, depositata il

22 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 4744/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 137/02/2008, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 02 il 18.09.2008 e DEPOSITATA il 22 ottobre 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU degli anni 2000, 2001 e 2002, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2549 cod. civ., e segg., nonchè per insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo.

2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La questione posta dal ricorso sembra possa decidersi applicando il principio secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che occupano o detengono il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 1140 cod. civ., comma 2, nè tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell’immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte.

4 – La decisione impugnata, non sembra aver fatto malgoverno del richiamato principio e, d’altronde, le doglianze, così come prospettate, offrono profili di inammissibilità in relazione al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con il rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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