Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23895 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22994-2016 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAIS

ETTORE 18, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CAPONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 617/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.V., con ricorso affidato a quattro motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 12 febbraio 2016, che ne ha rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale di Nola, la quale, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta dal medesimo G. per conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni provocategli da una caduta causata da una buca non avvistabile, situata su marciapiede in custodia del Comune di Pomigliano d’Arco, da ritenersi, quindi, responsabile del sinistro ai sensi dell’art. 2051 c.c.;

che l’intimato Comune di Pomigliano d’Arco non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente (e in via assorbente, esimendo il Collegio anche dal dar conto dei motivi di impugnazione), che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, per non esser stato depositato nei venti giorni dall’effettuazione della notificazione all’intimato Comune;

la notificazione, infatti, è avvenuta in data 12 settembre 2016 presso il procuratore costituito in grado di appello (avv. Romano) nel domicilio eletto, presso gli uffici comunale e a mani di dipendente incaricato alla ricezione degli atti (cfr. all. 1) in atti), là dove il ricorso è stato poi consegnato all’ufficio postale, ai fini della spedizione per il relativo deposito presso la Cancelleria di questa Corte (per la rilevanza, ai fini in esame, del momento della consegna all’ufficio postale: tra le altre, Cass. n. 684/2016), il 12 ottobre 2016 (come da timbro sul relativo plico in atti) e, dunque, ben oltre il termine previsto a pena di improcedibilità dal citato art. 369;

che, inoltre, ulteriore causa di improcedibilità del ricorso è il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, giacchè allegata al fascicolo del presente giudizio di legittimità vi è copia priva di autentica (cfr. all. 2);

che il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

 

dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6- 3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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