Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28853-2013 proposto da:

EUROSERVICE SCRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SAVERIO BEUTISO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 935/2015 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con avviso di accertamento relativo all’anno 2007 l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bari, imputava alla società Euroservice scrl maggior reddito per disconoscimento di spese di sponsorizzazione, di valore antieconomico rispetto ai ricavi conseguiti.

La società impugnava l’accertamento e la CTP di Bari accoglieva il ricorso.

L’ufficio proponeva appello, e la CTR della Puglia accoglieva l’impugnazione confermando l’accertamento.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte la società sulla base di due motivi.

L’ufficio non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Nelle more dell’udienza del 31.5.2019 la società ha depositato memoria nella quale, dato atto che – a seguito della sentenza di secondo grado a lei sfavorevole – aveva ricevuto le intimazioni di pagamento relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, ha affermato di essersi successivamente avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui alla D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3.

Secondo tale procedura avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell’importo di 45.198,04 Euro in cinque rate tra il 2017 ed il 2018 per l’estinzione del giudizio.

Ha quindi depositato copia dei bollettini di versamento del suddetto importo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Nel caso di specie non risultano dichiarazioni di rinuncia e comunicazioni all’ufficio (che peraltro non è costituito), ma il pagamento appare corrispondere ai documenti dell’Agenzia.

Questa Corte ha affermato che (sez. V, n. 13633 del 2019): in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi del dello cit. art., comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. 2168/2019); occorre compensare, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

In mancanza della prova di una esplicita dichiarazione di rinuncia, resta comunque il fatto che il debito determinato dall’Agenzia delle Entrate con l’ammissione alla procedura agevolata è stato pagato, per cui può dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ex lege, con cessazione della materia del contendere.

Nulla vi è da dichiarare sulle spese, assorbite con il pagamento dell’importo dovuto.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, con cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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