Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24525-2012 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

IARIA, rappresentato o difeso dall’avvocato MAURIZIO MINNICELLI;

– ricorrente –

contro

M.M., F.L., M.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO DAMINELLI;

– controricorrenti –

nonchè contro

CU.LI., CU.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 860/2011dalla CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

Udito l’Avvocato Iaria Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MINNICELLI Maurizio, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

Udito l’Avvocato PETRETTI Alessio, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

Udito l P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1171 c.c., del 23 agosto 1995 C.C., lamentando la violazione delle distanze legali e del suo diritto di veduta, chiedeva al Pretore di Rossano la sospensione della nuova opera intrapresa dal vicino, sig. M.F.M., consistente nella sostituzione della precedente copertura e nella realizzazione di un cornicione di cm. 30, per la parte che si trovava di fronte al proprio fabbricato e per metri 3 direttamente ed obliquamente rispetto alla soglia della sua veduta, nonchè il ripristino dello stato dei luoghi.

Si costituiva M.F.M., il quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 30 settembre 1995 il Pretore di Rossano accoglieva il ricorso, permettendo l’ultimazione dei lavori di copertura con la costruzione di un cornicione sporgente non più di cm. 30 verso il fabbricato.

Con atto di citazione del 26 ottobre 1995 C.C. conveniva davanti al Pretore di Rossano M.F.M. per la prosecuzione del giudizio nella fase di merito.

Il Tribunale di Rossano, nel contraddittorio delle parti, istruita la causa a mezzo c.t.u., dichiarava l’illegittimità della sopraelevazione del fabbricato di proprietà di M.F.M. per violazione delle distanze legali rispetto all’immobile di C.C., oltre che l’illegittimità della costruzione del cornicione per violazione del diritto di veduta di quest’ultima, ordinando al resistente di arretrare l’opera costruita in sopraelevazione e di eliminare il cornicione.

M.F.M. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza. Si costituiva C.C., domandando il rigetto dell’appello. Nel corso del giudizio di secondo grado M.F.M. decedeva e i suoi eredi F.L., M.M. e M.N. si costituivano in prosecuzione.

La Corte di Appello di Catanzaro, rinnovata la c.t.u., accoglieva l’appello e rigettava la domanda della sig.ra C..

Avverso la sentenza di secondo grado C.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo su due motivi.

F.L., M.M. e M.N. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza medesima, consistente nell’essere ivi indicate – tra i soggetti costituenti la parte appellante, in quanto eredi dell’originario appellante M.F.M. – non soltanto F.L., M.M. e M.N. (effettivamente costituitesi in prosecuzione del giudizio di appello introdotto dal loro dante causa M.F.M., come riferito nell’ultimo capoverso dello “svolgimento del processo” della sentenza gravata) ma anche le signore Cu.Li. e Cu.Ma., mai costituitesi in giudizio e, ciò non ostante, erroneamente indicate nella sentenza quali parti processuali e destinatarie della refusione delle spese di lite poste a carico dell’appellata sig.ra C..

La causa è stata discussa alla pubblica udienza dell’8.9.16, per la quale soltanto la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che le signore Li. e Cu.Ma. risultano indicate dalla sentenza qui impugnata come parti processuali e destinatarie della decisione. Correttamente, quindi, il ricorso per cassazione è stato proposto anche nei loro confronti. Peraltro, l’istanza delle contro ricorrenti di correzione di errore materiale della sentenza gravata ex art. 287 c.p.c., va dichiarata inammissibile, in base al principio, più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 10289/01, 1940/04, 16353/04) che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione della natura pubblica dello spazio che separa i fabbricati dei contendenti, in relazione all’art. 873 c.c., art. 879 c.c., comma 2, e art. 907 c.c.. La ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come destinato ad uso pubblico il passaggio, ampio 0,53 mq, che separava i fabbricati di C.C. e M.F.M., in difformità rispetto a quanto risultava dagli atti di causa e dalle perizie disposte dall’ufficio.

La doglianza non può trovare accoglimento.

E’ opportuno ricordare, in linea di diritto, che, per costante giurisprudenza, l’imposizione di un vincolo di uso pubblico sulle strade vicinali permette alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada, senza alterare il diritto di proprietà della medesima, che rimane privata (cfr. Cass. n. 11028/11) e che, per altro verso, l’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacchè il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata, attiene non alla proprietà del bene, ma all’uso concreto di esso da parte della collettività (cfr. Cass. n. 6006/08).

Tanto premesso, si rileva che, nella specie, la corte territoriale ha accertato, con motivazione logica e completa, che esistevano elementi gravi, precisi e concordanti che confermavano che il viottolo in questione era destinato ad un uso pubblico. Essa ha verificato che nonostante la difficoltà di accertamento, la c.t.u. dell’ing. Ma. del 7 marzo 1997, al punto 3, aveva precisato che la striscia oggetto del contendere aveva natura privata, ma che “i primi due gradini della scala esterna che porta al piano superiore della casa C., con la loro proiezione sul piano orizzontale, insistono certamente sul suolo di uso pubblico”. Inoltre, la Corte di Appello di Catanzaro ha rilevato che, di fronte a tali due gradini, era collocata “buona parte del fabbricato di proprietà M., con la sopraelevazione ed il cornicione oggetto della odierna lite…e sulla naturale prosecuzione del suolo pubblico vi è il viottolo in questione che, benchè oggi sia ben poco agevolmente percorribile a causa degli interventi dei proprietari frontistanti, costituisce la via più breve di collegamento tra tre luoghi pubblici, quali il predetto (OMISSIS)”. Le difese degli attuali ricorrenti sono state considerate non idonee a confutare tale convincimento, in quanto dalle fotografie nn. 3 e 5 allegate al primo elaborato peritale dell’ing. Ma., scattate dopo l’inizio della causa, il passaggio delle persone sembrava agevole ed il transito dei cives era, pertanto, in origine possibile ed era stato precluso solo in seguito dall’attività costruttiva svolta dai proprietari confinanti, con la conseguenza che il fatto, accertato da entrambi i c.t.u., che “i cives sono indotti a transitare per altre vie per giungere alla pubblica via, avvalora la convinzione di questa Corte”.

La censura mossa a tale motivazione con il motivo di ricorso in esame, pur presentata come denuncia di un vizio di motivazione, si risolve in effetti nella prospettazione di questioni di puro merito, in quanto non censura specifiche lacune o individuati vizi logici dell’iter decisorio esposto nella sentenza gravata, ma chiede alla Corte di cessazione di rinnovare la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla corte territoriale. Tale censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. D’altra parte, come pure questa Corte ha già affermato (sent. n. 16499/09), in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in tema di regolamentazione delle spese di lite e della violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe dovuto compensare le spese di lite, alla luce del rigetto della domanda risarcitoria di controparte e della complessità delle controversia.

La doglianza è inammissibile, perchè, secondo l’insegnamento delle sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14989/05) la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo a favore di F.L., M.M. e M.N. (non a favore di Cu.Li. e di Cu.Ma., non essendosi costoro costituite in questa sede).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza gravata, avanzata dalle contro ricorrenti ai sensi dell’art. 287 c.p.c..

Condanna il ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. Dario Cavallari.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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