Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 23894 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 22874-2006 proposto da:
FALLIMENTO COSTRUZIONI FOSCHI INTERNATIONAL IN
LIQUIDAZIONE S.P.A., in persona del Curatore prof.
dott. GIUSEPPE FARNETI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso l’avvocato
NAVARRA GIANCARLO, rappresentato e difeso
2013
1218

dall’avvocato CENSONI PAOLO FELICE, giusta procura
in calce al ricorso;
– C
NoS3 1.1-04″ —
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 22/10/2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

avverso la sentenza n.

intimato

924/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2006;
udita la relazione – della causa svolta nella

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente,
VACCARELLA,

con

delega,

l’Avvocato LUCREZIA
che

ha

chiesto

l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
**

pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma,con sentenza del 20 febbraio

2006, ha confermato quella in data 7 aprile 2003 del
, “,RA
&tAsz
Tribunale \i( che aveva condannato il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento (per quanto
qui

ancora

interessa)

in

favore

del

fallimento

dell’impresa costruzioni Foschi International della somma
di C 294.664,82,oltre accessori,corrispondente alla sua
quota per i lavori affidatile in appalto quale impresa
capogruppo dell’ATI costituita con le società SIMM e
Savarese Costruzioni:ciò perché in caso di fallimento
dell’impresa capogruppo mandataria,i1 mandato si risolve
in applicazione dell’art.78 legge fall. per cui l’impresa
suddetta non è più legittimata ad agire in nome e per
conto delle altre, e può riscuotere soltanto la quota di
sua competenza in base all’accordo con esse stipulato.
Per la cassazione della sentenza il Fallimento ha proposto
ricorso per due

motivi;mentre il Ministero non ha

spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il ricorso il Fallimento,deducendo violazione degli
art.112 cod.proc. civ., 78 legge fall. e 95 d.p.r. 554 del
1999 ) censura la sentenza impugnata per aver g assegnato
soltanto un quota del credito derivante dall’appalto,senza
3

considerare: a)che la relativa eccezione non era stata mai
formulata dal Ministero; b)che anche le imprese mandanti
avevano da tempo comunicato che l’importo residuo doveva
essere corrisposto al fallimento:come attestava l’intera

documentazione prodotta, comprovante che anch’esse
ritenevano il prezzo dei lavori in questione di competenza
della sola impresa Foschi; c)che all’impresa capogruppo
spettava comunque la rappresentanza esclusiva delle altre
per tutte le operazioni ed attività dipendenti
dall’appalto fino all’estinzione del rapporto.
Le censure sono infondate.
Dalla disposizione dell’art.23 comma 8^ del D.Lgs. n.406
del 1991 risulta che il mandato in questione del quale è
previsto il conferimento (art. 22) all’impresa capogruppo
nell’interesse preminente, quando non esclusivo della
pubblica amministrazione appaltante, ha carattere
collettivo, gratuito ed irrevocabile; e dalla regola
generale posta dall’art. 78 della legge fall. che il
fallimento dell’impresa capogruppo, costituita mandataria
dell’altra ai sensi dell’art. 23, comma ottavo, d.lgs.
406

del

1991,

ne

determina

automaticamente

lo

scioglimento, per l’impossibilità del curatore di
sostituirsi al fallito nell’esecuzione del mandato. Il che
del resto trova conferma: I) nel fatto che non è dato
rinvenire alcuna norma né nella stessa legge n.406, né
4

nel

d.p.r.

554/1999

invocato

dalla

Curatela,che

costituisca deroga alla diposizione dell’art.78 1.f.;e che,
d’altra parte ( in nessun modo appare conciliabile la
sopravvivenza del mandato, da un lato/ con la specificità

dell’appalto di che trattasi, caratterizzato in funzione
dell’interesse generale da un elemento fiduciario quale a
sua volta desumibile dai requisiti richiesti all’impresa
(v. gli artt. 18-21 del D.Lgs.), dall’altro l con le ragioni
del fallimento, prima fra tutte quelle connesse alla
conservazione del patrimonio acquisito all’attivo; II)
nella stessa previsione dell’art. 25 del D.Lgs. cit.
(fallimento dell’impresa mandataria) che consente la
prosecuzione del rapporto di appalto con altra impresa
che, in virtù di un nuovo mandato, sia costituita
mandataria nei confronti dell’amministrazione appaltante
(prevista in alternativa al recesso dell’amministrazione
aggiudicatrice); per cui se al fallimento dell’impresa
mandataria consegue lo scioglimento del rapporto di
appalto che con essa sia venuto a stabilirsi dopo
l’aggiudicazione, non appaiono sussistere ragioni – stante
l’evidente collegamento funzionale tra i due contratti,
per di più caratterizzato da quel profilo di rilevanza
esterna del mandato che è costituito dalla rappresentanza
delle imprese associate sulle quali fondare la
sopravvivenza

di

quel

mandato

che

in

funzione
5

dell’assunzione dell’appalto e nell’interesse precipuo
dell’amministrazione appaltante fu alla stessa conferito
dalle altre imprese riunite, secondo l’esplicita
previsione della legge (art. 22). E può ben ritenersi che

lo stesso interesse dell’amministrazione sia posto alla
base prima del conferimento, poi dell’estinzione sia
dell’appalto che del mandato; III) infine il palese
collegamento del menzionato art. 25 cit., attraverso la
implicita ma indubitabile previsione di scioglimento del
rapporto di appalto con l’impresa che sia stata costituita
mandataria e sia stata dichiarata fallita, alla salvezza
posta dall’ult. comma dell’art.81 della 1.f. in favore
delle norme relative al contratto di appalto di opere
pubbliche: così da superare quest’ultima disposizione, nel
senso che ne resti per conseguenza esclusa la possibilità,
in essa pure contemplata che il curatore subentri nel
rapporto stesso e lo prosegua.
Pertanto, essendo nel caso intervenuto il fallimento della
società capogruppo costruzione Foschi, costituita “ex
lege” come mandataria delle altre, ai sensi dell’art. 23,
comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il
mandato è stato correttamente dichiarato risolto da
entrambi i giudici di merito a norma dell’art. 78 della
legge fallimentare, che doveva applicarsi di ufficio; e
l’impresa mandataria (essendo l’accettazione dell’opera
6

avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento)
deve reputarsi direttamente legittimata a riscuotere
dall’amministrazione committente il corrispettivo per
l’esecuzione dell’appalto per la quota corrispondente a

quella parte dei lavori appaltati, la cui esecuzione, in
base all’accordo di associazione temporanea, era di sua
spettanza. Mentre il Ministero delle Infrastrutture non
poteva eseguire il pagamento delle somme restanti neppure
alla curatela fallimentare dell’impresa, dato che per
effetto della cessazione del mandato, neanch’essa era più
legittimata ad effettuare incassi in nome e per conto
delle altre associate (Cass.13243/2011; 19165/2007;
421/2000).
D’altra parte, la sentenza impugnata ha rilevato che il
contenuto della corrispondenza prodotta dal Fallimento è
assolutamente generico e non contiene alcuna rinuncia di
queste ultime ai loro crediti;e la riproduzione ad opera
della ricorrente,di parte di una dichiarazione
asseritamente inviata dalle mandanti onde smentire
siffatta conclusione ne conferma invece la correttezza
dimostrando soltanto il disinteresse di dette imprese
all’attuale azione giudiziaria;per cui anche sotto questo
profilo la decisione va confermata.

7

Nessuna pronuncia va emessa in ordine al pagamento delle
spese processuali,perché il Ministero,cui l’esito del
giudizio è stato favorevole non si è costituitosi:.
P.Q.M.

Così deciso in Roma i’

luglio 2013.

La Corte,rigetta il ricorso.

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