Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli

Avv.ti PAFUNDI Gabriele ed Odone Edda, elettivamente domiciliato

nello studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14/4 sc. A;

– ricorrente –

contro

A.N., titolare ditta individuale O.C.S. – Officina

Costruzioni Stampi di Accardo Nunziato – con sede in

(OMISSIS),

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso,

dagli Avv.ti D’AYALA VALVA Francesco e Marongiu Giovanni,

elettivamente, domiciliato nello studio del primo in Roma, Viale

Parioli, 43;

– controricorrente –

Ed EQUITALIA POLIS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 06, in data 08/06/2007, depositata l’11 dicembre

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore del Comune;

Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 1091/2 009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 56, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 06 il 08.06.2007 e DEPOSITATA l’11 dicembre 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, relativa alla TARSU per l’anno 2002, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 2, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3 bis – La formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., e dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorieta1 della motivazione (Cass. n. 5471/2008, n. 1906/2008, n. 20603/2007, n. 20360/2007). Nel caso, i diversi (violazione di legge e difetto di motivazione) vizi denunciati nel contesto di ciascuno dei due mezzi sono trattati cumulativamente e si concludono con unico quesito, e, d’altronde, non risulta, inequivocamente, indicato il fatto controverso in ordine al quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria, nè esplicitate le ragioni per cui la stessa sarebbe inidonea a giustificare la decisione.

4 – Si propone, quindi, di trattare il ricorso in Camera di consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di inammissibilità. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, esprime adesione all’orientamento giurisprudenziale formatosi da ultimo in tema di idoneità del quesito cumulativo, e tenuto conto che la decisione impugnata non da adeguata contezza dell’iter decisionale e, d’altronde, che le circostanze fattuali che si assumono pretermesse, in ipotesi, sono idonee a giustificare un diverso decisum, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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