Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12957-2016 proposto da:

F.I., R.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ILDEBRANDO GOIRAN 4, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA

BALLATORE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore ad

negotia munito dei poteri di rappresentanza legale,

M.A., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO n. 440, presso lo studio dell’avvocato SARA

TASSONI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO STRETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4568/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14336/12, pronunciando sulla domanda, proposta da F.I., in proprio e quale procuratore speciale del padre, F.P., e da R.I., moglie di F.P., di risarcimento dei danni da loro subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS), in località (OMISSIS), allorchè F.P., mentre era alla guida del suo mezzo a tre ruote Piaggio, era stato investito dal trattore di proprietà di M.F., condotto da M.A. ed assicurato da Aurora Assicurazioni S.p.a. (incorporata da UGF Assicurazioni S.p.a., ora UnipolSai Assicurazione S.p.a.), accertò la responsabilità di M.A. nella causazione del sinistro stradale in parola, condannò i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, liquidato, in favore degli attori, nelle somme indicate nel dispositivo di quella sentenza, e regolò tra le parti le spese di causa, in esse comprese quelle di c.t.u.;

con sentenza n. 4568/2015, pubblicata il 27 novembre 2015, la Corte di appello di Milano, pronunciando sull’appello proposto da F.I., F.P. e R.I., in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò gli appellati, in solido, a corrispondere agli appellanti gli ulteriori importi risarcitori liquidati con la sentenza di secondo grado, tenuto conto, tra l’altro, dell’intervenuto decesso di F.P. in data (OMISSIS), nonchè alle spese del primo e del secondo grado di merito, come liquidate nella sentenza di secondo grado;

F.I. e R.I. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, M.F., M.A. e UnipolSai S.p.a. hanno resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

non sono state depositate memorie;

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

in data 11 luglio 2017 è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal loro difensore; a tale atto hanno aderito i controricorrenti, dichiarando espressamente di accettare la rinuncia e di rinunciare, a loro volta, al controricorso e hanno sottoscritto il predetto atto, unitamente al loro difensore e alla loro domiciliataria;

ritenuto che:

va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti, come espressamente chiesto dalle stesse nell’atto di rinuncia già richiamato;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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