Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23894 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27934-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ORLANDO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/11/2014 R.G.N. 1852/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.11.2014, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.G. e altri consorti volta a conseguire la rendita quali superstiti di M.A., deceduto per un’ischemia miocardica mentre prestava servizio alle dipendenze di Capone Service s.r.l.;

che avverso tale pronuncia M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2 e art. 41 c.p., per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta della CTU disposta in secondo grado, che lo sforzo lavorativo cui il de cuius si era sottoposto per aver trasportato mobilia a spalla non potesse aver causato il decesso;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, per avere la Corte territoriale escluso che l’attività lavorativa svolta dal de cuius nel giorno del decesso eccedesse la normale tollerabilità ed adattabilità al punto da poter costituire causa del decesso;

che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;

che, al riguardo, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’azione violenta che, T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 2, può determinare una patologia riconducibile all’infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell’affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro (così Cass. nn. 14119 del 2006, 17649 del 2010);

che, nel caso di specie, i giudici territoriali, dopo aver rilevato l’assenza di un esame autoptico che accertasse con sufficiente grado di certezza la riconducibilità del decesso di M.A. ad una causa di lavoro, hanno valorizzato la circostanza che costui fosse “un soggetto di giovane età, in buone condizioni di salute e senza alcuna predisposizione morbosa”, e che, peraltro, non risultava accertato “alcun elemento che po(tesse) qualificare l’attività lavorativa (…) ordinaria così come quella svolta nel giorno del decesso (…) come eccedente la normale tollerabilità ed adattabilità, al punto da potersi ravvisare un rapporto diretto tra lavoro e decesso” (così la sentenza impugnata, pagg. 5-6);

che, coerente risultando tale giudizio con l’anzidetto principio di diritto, balza evidente che le critiche contenute nel ricorso mirano piuttosto a sovvertire l’accertamento in fatto relativo all’attività svolta dal de cuius nel giorno del decesso e la sussistenza a suo carico di preesistenti patologie, riferendosi a testimonianze acquisite in prime cure, rapporti ispettivi e altri documenti di cui, peraltro, nemmeno si precisa in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte in atto si troverebbero;

che, pertanto, le censure si palesano in parte qua affatto inammissibili, non potendosi chiedere in questa sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio sulla scorta del quale i giudici di merito hanno accertato i fatti di causa, ma potendo solo denunciarsi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti principali e/o secondari decisivi che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, previa indicazione del tempo e del modo in cui essi siano stati introdotti nel processo (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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