Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23893 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27367-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE

3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO GIACINTO MANCUSI, che la

rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2015 R.G.N. 5508/2013; udita la relazione della

causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal

Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.5.2015, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.A. volta a conseguire la rendita o in subordine l’indennizzo in capitale in relazione agli infortuni denunciati negli atti introduttivi dei giudizi poi riuniti;

che avverso tale pronuncia M.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia posto a suo carico l’onere delle spese di lite sul presupposto che non risultasse allegata agli atti alcuna dichiarazione resa ex art. 152 att. c.p.c. e che all’uopo non potesse giovare la dichiarazione resa dal procuratore;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che nel secondo dei due atti introduttivi non fossero state precisate le modalità dell’infortunio né vi fosse stata allegata la denuncia all’Istituto assicuratore, e altresì che abbia ritenuto che le affezioni ivi denunciate fossero le medesime del primo ricorso, reputando infine ingiustificata la propria assenza alla disposta visita peritale;

che il primo motivo è infondato nella parte in cui si duole che i giudici territoriali non abbiano attribuito efficacia ex art. 152 att. c.p.c., alla dichiarazione del difensore, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 att. c.p.c., è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cass. n. 5363 del 2012, cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 22952 del 2016 e 3372 del 2021);

che, nel resto, il motivo di censura e’, al pari del secondo, affatto inammissibile, pretendendo di veicolare in questa sede di legittimità una richiesta di riesame del compendio documentale e probatorio acquisito al processo, peraltro nemmeno analiticamente specificato e debitamente localizzato, ma solo genericamente evocato a pagg. 21-22 del ricorso;

che il ricorso, pertanto, va rigettato;

che, non risultando allegata al ricorso per cassazione alcuna dichiarazione di parte ai fini dell’esonero delle spese di lite (in calce al ricorso si menzionano soltanto una “certificazione reddituale 10.3.2010” e un “certificato Agenzia entrate 4.11.15”) e non essendo, come anzidetto, sufficiente la dichiarazione del difensore contenuta a pag. 23 del ricorso medesimo, al rigetto del ricorso deve far seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’INAIL, liquidate come da dispositivo;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

 

 

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