Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23892 del 23/11/2016

Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5962-2012 proposto da:

M.A., (OMISSIS), M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in Roma, Via Giacomo Puccini 10, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO FERRI, rappresentate e difese dall’avvocato

ANTONIO D’ASCOLI, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti principali e controricorrenti al ricorso incidentale di

P. – E. –

contro

C.C., T.N., T.L., tutti quali eredi di

T.G., deceduto il (OMISSIS), la prima anche quale esercente

la potestà genitoriale sul minore T.M., CO.GI.,

A.N., F.V., MA.CA.,

MA.FE., N.M., tutti elettivamente domiciliati in Roma,

Viale delle Milizie 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

PALLADINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO ROSSI, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

E.F., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), quale tutrice

di E.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense

104, presso la signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi

dagli avvocati MARCO GRANESE, MARCO FERRAZZANO, CARMELA PECORALE,

come da procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

m.a. E c.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 159/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato VENCO Gaetano con delega orale per Pecorale e

Granese, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte udito

il sostituto procuratore generale, SERVELLO Gianfranco, che conclude

per l’accoglimento del quinto e settimo motivo del ricorso

principale e rigetto nel resto; rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 29 gennaio 1998 A. e M.F. convennero dinnanzi al tribunale di Salerno il geometra E.F., al quale, con contratto del (OMISSIS), avevano promesso di vendere un terreno in territorio di (OMISSIS), sul quale E., in virtù di contestuale accordo negoziale (qualificato di appalto dalle parti), si era obbligato a costruire un edificio a proprie spese cedendone, nel contratto di vendita definitivo del terreno, alcune parti (cioè appartamenti) alle promittenti venditrici in luogo del prezzo di vendita del terreno.

Le attrici esponevano: che il promittente acquirente non aveva completato la costruzione nel termine previsto di due anni dalla data del permesso di costruzione (rilasciata, a nome delle M.) il 4 agosto 1995 e che, nel predetto termine, non era stato dunque realizzato il trasferimento degli appartamenti che il costruttore aveva promesso di cedere per corrispettivo della vendita del terreno; che, per di più, avevano ricevuto richieste di pagamento di ingenti somme da parte della Pubblica Amministrazione (oneri concessori e relative sanzioni) e da parte del direttore dei lavori (ing Mo.) per un complessivo importo di 145 milioni di Lire, dato che a loro nome, in quanto proprietarie del terreno promesso in vendita, erano stati rilasciati i permessi di costruzione; che, conseguentemente, in data 6 settembre 1997, avevano notificato all’ E. diffida ad adempiere senza alcun esito per cui il preliminare doveva ritenersi risolto di diritto; che avevano, quindi, richiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario dell’immobile.

Sulla base di queste premesse le attrici chiesero: a) la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di E.; b) la condanna dello stesso al rilascio del terreno che, alla data di sottoscrizione del contratto preliminare, era stato allo stesso consegnato per rendere possibile l’esecuzione della costruzione, ed il rilascio, quindi, anche del fabbricato in corso di costruzione che insisteva sul loro terreno; c) la condanna del predetto convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.

L’ E., costituendosi tardivamente, si oppose alle predette domande, sostenendo di avere pagato gli oneri concessori con relative sanzioni e il compenso dovuto al direttore dei lavori e di avere praticamente ultimato la costruzione dell’edificio e perciò negando il dedotto inadempimento.

2. Dopo l’udienza di prima trattazione, rinviata (su istanza della difesa M.) ad altra udienza di prima trattazione, intervennero Ma.Ca., F.V., T.G., N.M., Co.Gi., A.N., c.a. e m.a., tutti promittenti acquirenti, in forza di contratti stipulati con l’ E., di appartamenti del costruendo edificio, per chiedere il rigetto delle domande delle M. e per chiedere, in subordine, surrogandosi nei diritti di E. verso le attrici, la condanna di queste ultime al pagamento del valore della costruzione eseguita da E. nel terreno delle attrici.

Le attrici rifiutarono di accettare il contraddittorio su queste domande eccependone la tardività.

3. Con sentenza del 30 luglio 2003/8 marzo 2004 il tribunale di Salerno, in composizione monocratica, accolse le domande delle M. di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ E. e di condanna dello stesso al risarcimento dei danni che liquidò in Euro 6000,00 per differenze su opera di urbanizzazione, Euro 3000,00 per mancato pagamento di rate della polizza fideiussoria, Euro 84.608,55 per maggiore costo di imposta IRPEF di trasferimento del fabbricato ultimato, Euro 70.728,77 per maggiori costi delle imposte di registro ipotecarie e catastali, Euro 279.993,00 per maggiori costi dipendenti da plusvalenze per eventuali cessioni delle porzioni del fabbricato promesse dall’ E. a terzi, Euro 20.500,00 per danni conseguenti ai ritardi nella consegna delle porzioni di edificio che sarebbero loro spettate se il contratto preliminare fosse stato adempiuto.

4. La sentenza del tribunale venne impugnata sia dall’ E. sia, con appello incidentale, dalle M. e, con distinto appello incidentale, da Ma.Ca., F.V., T.G. N.M., Co.Gi., A.N., interventori nel giudizio di primo grado.

Le altre due parti intervenute, c.a. e m.a., si costituirono con propria autonoma difesa, solo per resistere all’appello dell’ E..

4.1 – Con i suoi motivi di appello l’ E. dedusse che il contratto stipulato con le M. presentava i caratteri propri di un appalto di costruzione dell’edificio, e non quelli del contratto preliminare di vendita di cosa futura, che non vi erano i presupposti della domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contratte con il predetto contratto dato che l’edificio era quasi completamente ultimato, che le accessorie domande risarcitorie erano inammissibili perchè tardive e comunque infondate.

4.2 – Le M. denunciarono l’omessa pronuncia sulla loro domanda di restituzione del terreno con la costruzione in esso realizzata.

4.4 – Con l’appello incidentale da loro proposto, i terzi, intervenuti siccome acquirenti di appartamenti del costruendo edificio, a loro volta lamentarono che il giudice di primo grado aveva del tutto ignorato la loro domanda di condanna delle M. al pagamento del valore delle opere eseguite dall’ E. ed ultimate, in corso di causa, con danaro da loro fornito.

5. Con sentenza del 31 dicembre 2010/23 febbraio 2011 la Corte di appello di Salerno, disattese le censure che investivano la pronuncia di accoglimento della domanda delle M. di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ E.: a) accolse in parte l’appello dell’ E. escludendo alcune voci di danno liquidate dal giudice di primo grado (più precisamente il cd maggior aggravio per imposte IRPEF, di registro e ipotecarie e catastali); b) accolse l’appello incidentale delle M. condannando E. a rilasciare il terreno con le costruzioni sullo stesso realizzate; c) accolse l’appello incidentale di Ma., F., T., N., Co., A. accertando che le M. erano tenute a rimborsare all’ E. il valore della costruzione eseguita versando direttamente alle predette parti appellanti le somme da loro rispettivamente versate ad E. in forza dei patti contenuti nei contratti preliminari di compravendita degli appartamenti; d) liquidò le spese del giudizio di primo grado compensandole per un terzo tra le M. e l’ E. e ponendole, per il resto, a carico di quest’ultimo; e) liquidò le spese del giudizio di appello compensandole per un terzo tra le M. e l’ E. e ponendole, per il resto, a carico dell’ E.; f) compensò tra le altre parti le spese del giudizio di appello.

5.1 – La Corte di appello dichiarò, anzitutto, che il negozio stipulato (OMISSIS) tra le M. e l’ E. realizzava un contratto preliminare di permuta di parte del suolo delle M. con una parte del fabbricato che l’impresa E. si obbligava a realizzare e non, come dedotto dall’ E., un contratto di appalto, perchè all’appalto, nel contratto, si faceva riferimento solo per consentire al costruttore più ampia possibilità di apportare varianti strutturali durante l’esecuzione dei lavori e per mantenere aperta una possibilità di scelta, al momento della conclusione del definitivo, sullo schema negoziale più consono ai propri interessi; accertò, poi, che l’ E. non aveva adempiuto le obbligazioni contratte con il predetto negozio dato che non si era reso disponibile nei termini stabiliti (e neppure dopo) per la stipula del contratto definitivo e, pur avendo ricevuto, anche in assenza della stipula del contratto definititivo, la disponibilità del terreno, non aveva ultimato la costruzione nei termini stabiliti e aveva omesso di pagare gli oneri concessori; ritenne poi, pur negando diretta efficacia risolutiva alla diffida ad adempiere notificata su istanza delle M., che il predetto inadempimento giustificava comunque la domanda delle M. di risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell’art. 1457 c.c..

5.2 – Rilevò poi, per quello che può ancora interessare in questa sede, che le doglianze dell’ E. in merito alla liquidazione dei danni in favore delle M., dovevano considerarsi fondate posto che la domanda di danni per aggravio di imposta IRPEF e delle imposte registro, ipotecarie e catastali era stata proposta dalle M. solo in via subordinata “nella deprecata ipotesi di mancata dichiarazione della risoluzione” e che, pertanto, il giudice del primo grado, “nel liquidare le poste di danno in questione, era andato ultra petita”.

5.3 – La Corte di appello ritenne infine fondato anche l’appello incidentale proposto dagli appellati Ma., F., T., N., Co., A. evidenziando come la loro domanda di accertamento del diritto dell’ E. ad ottenere dalle M. il pagamento del valore delle opere eseguite sul terreno promesso in vendita con il contratto del (OMISSIS) fosse stata del tutto ignorata dal giudice di primo grado e che tale domanda avrebbe dovuto essere accolta in quanto legittimamente proposta da creditori dell’ E. che avevano inteso agire surrogandosi nei diritti di questo verso le M., ai sensi dell’art. 2900 c.c.. Infatti, secondo la Corte di appello, essendo risolto il contratto preliminare con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 1458 c.c., le M., liberate dalle obbligazioni contratte con il predetto negozio del (OMISSIS) e rimaste proprietarie del terreno, dovevano considerarsi obbligate a restituire all’ E. l’equivalente pecuniario delle opere da questo eseguite sul loro terreno. Su tale credito, attesa l’ingiustificata inerzia dell’ E. ed il suo acclarato stato di insolvenza, i promittenti acquirenti degli appartamenti in costruzione avevano diritto di fare valere, per l’intero, le rispettive domande di restituzione degli acconti corrisposti all’ E. con le rispettive promesse di acquisto, essendone il complessivo importo inferiore al valore della costruzione realizzata, che ha accertato nella misura di Euro 906.371,84.

6. La predetta sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione, sia dalle M. (ricorrenti principali) sia, con ricorso incidentale, dalla tutrice dell’ E., sig.ra P.A., nominata a seguito di interdizione legale dell’ E., e dall’ E. personalmente, la cui interdizione legale è cessata il 6 marzo 2012.

Le M. resistono con controricorso al ricorso incidentale proposto nell’interesse di E.F..

Resistono, con controricorso, anche Co.Gi., Ma.Ca., F.V., Ma.Fe., N.M. e gli eredi di T.G., deceduto.

Le ricorrenti M. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale.

1. Con il primo motivo del ricorso principale M.A. e M.F. denunciano la “nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 167, 183 e 268 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il motivo investe il capo della sentenza che ha condannato le due attuali ricorrenti al pagamento, in favore degli interventori in primo grado che avevano proposto appello incidentale, delle diverse somme da quest’ultimi versate a E.F.. Nel motivo le ricorrenti sostengono che il giudice di appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda degli interventori di condanna delle M. al pagamento delle somme da loro (interventori) versate al costruttore per acconto sui prezzi di acquisto degli appartamenti oggetto dei rispettivi contratti preliminari di compravendita, perchè queste domande, correttamente ignorate dal giudice di primo grado perchè tardivamente proposte, erano inammissibili, come, del resto, tempestivamente eccepito dalle M., che, sul punto, non avevano accettato il contraddittorio.

Le ricorrenti, in altri termini, riconoscono che si trattava di domande proposte surrogandosi nei diritti di E. verso le M., ma sostengono che queste domande erano tardive per cui sono state correttamente ignorate del tribunale e, dunque, non avrebbero potuto essere accolte in appello, ove sono state reiterate.

1.1 – Il motivo è infondato.

E’ vero che l’intervento era stato spiegato in primo grado dopo l’udienza originariamente fissata per la trattazione del 16 aprile 1998, ma la giurisprudenza di questa Corte è costante nel chiarire che la preclusione prevista dall’art. 268 c.p.c., comma 2 nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990 (applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame), non si estende alle attività assertive dell’interventore volontario, il quale, pertanto, può proporre domande nuove ed autonome fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (v. Cass. 25264/2008; Cass. n. 11681/2014, anche in motivazione; 3186/2006).

L’azione di surroga proposta dagli interventori doveva, dunque, considerarsi ammissibile indipendentemente dalle ulteriori considerazioni degli interventori che, nel loro controricorso, hanno eccepito che le M., dopo avere dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle loro domande, si sarebbero difese nel merito così azzerando, a detta delle predette parti controricorrenti, la loro precedente eccezione.

2. Con il secondo motivo di ricorso le M. denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Rilevano che le parti intervenute in primo grado avevano chiesto, in via subordinata (per il caso in cui fosse stata accolta la domanda di risoluzione della M.), che fosse pronunciata condanna di quest’ultime al pagamento, in favore di E., del valore della costruzione da quest’ultimo realizzata, affinchè sulla somma liquidata fosse loro possibile esercitare azione di rivalsa per il recupero degli acconti da loro versati all’ E. in forza dei contratti preliminari di compravendita conclusi per l’acquisto degli appartamenti che avevano promesso di acquistare.

Non vi sarebbe stata, dunque, secondo le ricorrenti, domanda di condanna delle M. per il pagamento, in favore degli interventori, delle somme sborsate all’ E. ma solo domanda di condanna in favore di E. con riserva di esercizio di azione di rivalsa contro quest’ultimo.

A questo motivo gli interventori hanno confusamente ed impropriamente replicato, nel controricorso, sostenendo che hanno inteso agire surrogandosi nei diritti di E.F. nei confronti delle M. al fine dichiarato di recuperare le somme da loro rispettivamente anticipate all’ E. in occasione della sottoscrizione dei rispettivi contratti preliminari di compravendita e che a queste domande devono aggiungersi quelle di rimborso delle ulteriori somme versate in corso di causa per assicurare il completamento dell’opera.

2.1 – Il motivo è fondato.

In primo grado non vi è stata domanda degli interventori di condanna delle M. al pagamento di somme in loro favore ma solo domanda di condanna delle M. al pagamento, in favore di E.F., del valore della costruzione; in tal senso sono inequivoche le conclusioni dell’atto introduttivo e persino dei successivi atti nei quali si reitera la richiesta di accertamento dell’obbligo delle M. di pagare al costruttore (e non a loro personalmente) il valore dell’opera realizzata.

Nei medesimi termini è stata reiterata la domanda nell’appello incidentale proposto da Ma.Ca., F.V., Ma.Fe., T.G., N.M., Co.Gi., A.N. se è vero che in quest’atto le predette parti si sono limitare a chiedere “l’accoglimento della domanda subordinata proposta in primo grado e completamente dimenticata dal primo giudice” del tutto omettendo ogni riferimento alle somme ulteriori che dagli stessi sarebbero state versate in corso di causa per consentire il completamento della costruzione.

La pronuncia della Corte di appello, dunque, di condanna delle M. al diretto pagamento delle somme anticipate dai predetti interventori sul prezzo degli appartamenti che avevano promesso di acquistare supera il limite della domanda di parte violando il principio dell’art. 112 c.p.c..

Occorre considerare, del resto, che, attesa la sua funzione meramente conservativo – cautelare ed, in altri termini, preventiva, e non anche esecutiva, l’azione surrogatoria fa sì che gli effetti degli atti posti in essere dal creditore nell’esercizio della potestà surrogatoria, ove di questa ne sussistano le condizioni, si producono esclusivamente sul patrimonio del debitore non traendo il creditore surrogante in via immediata e diretta alcun risultato a sè utile se non la conservazione o l’incremento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., che lo rende soggetto agli effetti dell’eventuale concorso, in sede esecutiva, con gli altri eventuali creditori, senza godere di alcuna posizione preferenziale.

La rilevata fondatezza del motivo conduce alla cassazione, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per una nuova pronuncia sulla domanda degli interventori.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2900 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono che le parti intervenute, esercitando azione surrogatoria per fare valere asseriti diritti dell’ E. nei confronti delle M., non hanno provato di esservi legittimate in forza di posizioni creditorie nei confronti della parte surrogata dato che il loro preteso diritto al rimborso delle somme versate all’ E. in occasione e per effetto dei contratti preliminari di compravendita degli appartamenti dell’edificio in costruzione presuppone la risoluzione di questi contratti che, in mancanza, conservano la loro efficacia dato che il preliminare di vendita di cosa altrui non è nullo o, comunque, invalido solo perchè nel momento in cui viene stipulato il bene non è ancora in proprietà del promittente venditore. Questi, infatti, può anche adempiere successivamente acquisendo la proprietà della cosa. La risoluzione dei predetti contratti preliminari non può essere effetto automatico della risoluzione di quello stipulato dalle M. con l’ E., dato che quest’ultimo potrebbe onorare la sua promessa di vendita procurandosi per altra via la proprietà degli appartamenti che non è riuscito ad avere in forza del preliminare con le M..

L’azione, secondo le ricorrenti, sarebbe dunque inammissibile per mancanza della prova dei crediti legittimanti.

3.1 – Il motivo è manifestamente infondato perchè le condizioni della azione si verificano con riferimento alla data della sentenza e nel nostro caso la risoluzione del contratto M./ E. aveva reso impossibile giuridicamente l’adempimento delle promesse di alienazione contenute nei contratti preliminari di compravendita degli appartamenti essendo meramente astratta ed altamente improbabile, in presenza del contenzioso in corso, la possibilità che E. procurasse l’adempimento delle sue obbligazioni acquistando dalle M. gli appartamenti promessi in vendita in assenza, per di più, di disponibilità finanziarie, che egli non dice di avere e che anche le parti, senza contrarie allegazioni di E., dicono del tutto assenti tanto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, le M. sarebbero state costrette a fornire il danaro ad E. per l’ultimazione della costruzione.

Il diritto degli interventori alla restituzione delle somme versate con la sottoscrizione dei rispettivi contratti preliminari di compravendita è, dunque, sorto per effetto della stessa sentenza che, pronunciando la risoluzione del contratto preliminare M./ E., ha reso impossibile giuridicamente, per causa imputabile al promittente venditore, l’adempimento delle promesse di vendita da quest’ultimo contratte rendendolo inadempiente e, perciò, anzitutto tenuto a restituire le prestazioni rese dalle controparti per il corrispettivo delle prestazioni da lui inadempiute, senza necessità di preliminare pronuncia giudiziale di risoluzione dei contratti preliminare.

Questo diritto i promittenti acquirenti intervenuti in giudizio hanno facoltà di fare valere per esercitare l’azione di surroga, che riporta nel patrimonio dell’ E. almeno in parte i valori prodotti con la costruzione nel terreno delle M..

Anche questo motivo deve essere dunque disatteso.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2900 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostengono che l’azione surrogatoria degli interventori avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dalla Corte di appello anche perchè esercitata in assenza del presupposto essenziale della inerzia del creditore surrogato dato che la domanda di pagamento del valore delle opere realizzate sul terreno delle M. non poteva essere esercitata dall’ E. senza contraddire la difesa che lo stesso conduceva per opporsi alla domanda della M. di risoluzione del contratto preliminare del (OMISSIS) e di condanna al rilascio del terreno.

La domanda predetta, secondo le ricorrenti, sarebbe stata possibile all’ E. solo dopo la pronuncia di risoluzione del predetto contratto.

4.1 – Anche questo motivo è infondato dato che nulla impedisce, in pendenza di una azione di risoluzione del contratto che, in vista della futura vendita, ha trasferito il possesso del terreno per rendere possibile al cessionario l’esecuzione della costruzione e della connessa azione di restituzione del terreno, di fare valere, in via subordinata, e per il caso di accoglimento delle domande, il diritto alle indennità spettanti in ragione delle spese sostenute per la realizzaione del fabbricato e dato che, nel caso in esame, nulla impediva, dunque, all’ E. di esercitare, in via subordinata, l’azione di recupero del valore della costruzione in pendenza del giudizio promosso nei suoi confronti dalle M.. Il silenzio in proposito realizza, dunque, proprio quella oggettiva inerzia del creditore che, indipendentemente dalla colpa (non richiesta per la proponibilità della azione surrogatori, Cass. 7145/1995), giustifica l’azione surrogatoria esercitata dagli interventori.

5. Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti sostengono che la Corte di appello ha determinato l’indennità dovuta all’ E. per le opere eseguite sul terreno della M. e da queste acquisite per effetto della risoluzione del contratto preliminare che le avrebbe obbligate ad alienare all’ E. il terreno servendosi, impropriamente, della stima suggerita, per altri scopi, dal C.T.U., dott. Mo.Ci., che ha espresso il parere sul valore della costruzione sulla base del valore commerciale dei singoli appartamenti desumibile dai contratti preliminari di compravendita degli stessi stipulati dall’ E. con gli interventori ed altri promittenti acquirenti e perciò dimenticando che dal valore predetto avrebbe dovuto essere detratto il valore del terreno sul quale la costruzione insiste e così pervenendo “all’assurdo effetto di garantire al promittente acquirente inadempiente (cioè all’ E.) l’acquisizione del terreno ed il corrispettivo della vendita degli immobili realizzati a prezzi di libero mercato”.

5.1 – Il motivo è fondato per quanto di seguito si chiarisce.

Come è evidente, il motivo investe solo il punto della sentenza che accerta l’ammontare della indennità che spetterebbe all’ E. per il valore della costruzione realizzata sul terreno delle M. a norma dell’art. 1458 c.c. e per l’effetto recuperatorio per equivalente che si lega all’effetto retroattivo della risoluzione del contratto nei casi di impossibilità materiale di restituzione delle prestazioni rese.

Il motivo non contesta, cioè, ed anzi condivide, l’effetto recuperatorio per equivalente della risoluzione del contratto nè dissente sull’esattezza del criterio di individuazione del bene da restituire, puntualmente individuato, dalla sentenza impugnata, non solo, come è ovvio, nel terreno ma anche nelle opere in esso realizzate dall’ E. e sulla necessità, attesa la impossibilità di restituzione delle predette opere, ormai incorporate nel suolo, di una restituzione per equivalente rapportato al “valore” economico delle stesse opere, alla stregua della disciplina che governa l’indebito oggettivo (2033 c.c.).

Sul punto deve, pertanto, ritenersi che si sia formato il giudicato e che sia preclusa conseguentemente ogni diversa conclusione sul principio di diritto che ha guidato la pronuncia della Corte di appello.

Il motivo critica, così, solo il criterio di liquidazione del valore delle opere adottato dalla Corte sulla base di un parere espresso, per altri fini, dal c.t.u..

La censura, contrariamente a quanto eccepito dall’ E. nel controricorso, è assistita da un preciso interesse delle M. dato che l’accertamento del valore della costruzione eseguita è pregiudiziale di merito all’accoglimento della domanda di surroga.

Nei termini con i quali è stata proposta, questa censura, deve essere condivisa.

Adeguandosi al parere espresso dal c.t.u., del quale ha riprodotto le conclusioni implicitamente richiamando anche le motivazioni che le sostengono, la Corte di appello ha, infatti, determinato il valore della costruzione sulla base della stima del valore commerciale e di mercato dei suoi singoli appartamenti e così includendo, nel computo, anche l’utile di impresa ed il valore del terreno sul quale la costruzione insiste. L’errore è, così, quello di avere ignorato, anzitutto, che la costruzione sorge su terreno della M. e che tale terreno non può essere ricompreso nel corpo del bene da restituire per equivalente all’ E..

Errore, questo, puntualmente rilevabile in questa sede perchè legato al un errore di diritto sui criteri di valutazione dell’indennizzo dovuto che deve essere, anzitutto, riferito alle opere eseguite sul terreno delle M. e non anche alle parti di esse non riconducibili alla attività dell’ E., e che deve essere rapportato al prezzo delle predette opere quale desumibile, contrariamente a quello che si assume con il motivo di ricorso, dal loro valore commerciale alla data in cui deve farsi retroagire l’obbligo restitutorio in coincidenza con l’effetto retroattivo della risoluzione.

La sentenza, dunque, deve essere cassata sul punto con rinvio al giudice di merito per una più nuova valutazione dell’indennizzo dovuto dalle M. all’ E..

6. Il sesto motivo di ricorso delle M. deve considerarsi assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

Con questo motivo si denuncia, infatti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che è stato erroneamente riconosciuto il diritto degli interventori agli interessi legali sulle somme da loro erogate e si impugna, quindi, un capo della sentenza che presuppone l’accertamento del diritto degli interventori, nei confronti delle M., al pagamento delle somme da loro versate in occasione dei contratti preliminari di compravendita degli appartamenti stipulati con l’ E.. Accertamento, questo, che con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso è, in questa sede, negato.

7. Con il settimo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo investe il punto della sentenza della Corte di appello che, accogliendo solo in parte il motivo con il quale l’ E. contestava la liquidazione dei danni posti a suo carico dal giudice di primo grado e depennando, così, alcune voci di questi danni, ha confermato la liquidazione dei danni per differenze opere di urbanizzazione (Euro 6000,00), rate polizza fideiussoria (Euro 3000,00) e mancata utilizzazione da parte delle attrici delle porzioni immobiliari che avrebbero dovuto essere a loro assegnate con il contratto definitivo di permuta dal mese di agosto 1997 (Euro 20.500,00).

L’errore che si addebita alla Corte di appello è quello di non avere considerato, nella liquidazione dei danni per la mancata utilizzazione delle predette porzioni immobiliari, il danno ulteriore maturato tra la sentenza di primo grado (31.12.2001) e la sentenza di appello.

Danno che, precisano le ricorrenti, era stato regolarmente richiesto con la precisazione delle conclusioni in appello e sul quale è mancata del tutto l’attenzione della Corte di appello che così, omettendo di pronunciarsi in proposito, ha violato il principio dell’art. 112 c.p.c..

A questo motivo l’ E. replica semplicemente sostenendo che la richiesta dei danni ulteriori non era ammissibile, era comunque tardiva e doveva ritenersi infondata, perchè i danni ulteriori sarebbero dipesi solo dalla omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di restituzione del terreno (e della costruzione che vi insiste).

7.1 – Il motivo è palesemente fondato perchè i danni successivi alla data della sentenza, a norma dell’art. 345 c.p.c., possono essere richiesti anche in appello fino alla data di precisazione delle conclusioni senza necessità di appello incidentale.

Le M., con la precisazione delle loro conclusioni, avevano appunto chiarito che la loro domanda di condanna al risarcimento dei danni doveva considerarsi estesa anche a quelli successivamente maturati dopo la sentenza di primo grado per la mancata disponibilità delle porzioni immobiliari ad esse riservate in proprietà e con la memoria di replica avevano indicato l’ammontare di questi danni ed il complessivo importo della somma richiesta.

Anche questo punto della sentenza deve essere pertanto cassato con rinvio al giudice di merito per la più corretta liquidazione dei danni che, in aggiunta a quelli accertati dal giudice di primo grado, debbono essere risarciti alle M. per la mancata disponibilità, dopo la sentenza del tribunale, degli appartamenti che in base al contratto preliminare di permuta l’ E. avrebbe dovuto consegnare loro.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si afferma che la Corte ha errato nel depennare le voci di danni di cui al capo 2 punti c), d), e) (sono danni per maggiore aggravio imposta IRPEF, imposte registro ed ipotecarie e catastali, plusvalenze), ritenendo che le relative domande fossero state proposte, in primo grado, solo in via subordinata ed in caso di rigetto della domanda di risoluzione. L’errore, si chiarisce, è quello di non avere considerato che dopo quelle adottate nella udienza del 6 ottobre 1999 le conclusioni erano state nuovamente precisate nella udienza del 30 aprile 2003, riproponendo le domande predette senza la limitazione precedentemente indicata.

8.1 – Il motivo, prescindendosi dal fondamento delle specifiche allegazioni che lo sostengono, è inammissibile per carenza di interesse. La Corte di appello ha accolto, in parte, il motivo (di appello) che investiva la liquidazione dei danni di cui alle lettere c, d, e, del capo secondo dispositivo della sentenza di primo grado non solo perchè ha ritenuto che questi danni fossero stati richiesti solo nella subordinata ipotesi in cui fosse stata disattesa la domanda di risoluzione del contratto preliminare del (OMISSIS) e che, essendo mancata questa condizione, la relativa domanda dovesse considerarsi caduta, ma anche perchè ha espressamente ritenuto, “per mera completezza”, che la domanda dovesse considerarsi priva di fondamento dato che il pagamento delle somme dovute a titolo di maggiori imposte “è subordinato al trasferimento del fabbricato ovvero di parte di esso ad E. ovvero a terzi e tale effetto risulta precluso dalla avvenuta risoluzione della scrittura del 1994 sicchè l’intero fabbricato rimane acquisito alle M. (proprietarie del terreno) in base al principio della accessione”. La censura ignora del tutto questo secondo ed ulteriore argomento di sostegno della decisione impugnata e si rivela perciò inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo il quale “qualora la decisione impugnata si fondi su un pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di queste rationes decidendi” (Cass. 4 marzo 2016 n. 4293; Cass. 29 marzo 2013 n. 2931) dato che l’eventuale fondamento della censura che investe una delle rationes decidendi non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata, che resterebbe comunque ancorata alla ulteriore e non impugnata motivazione alternativa (Cass. 14 febbraio 2012 n. 2108).

B. Il ricorso incidentale.

Con tre motivi di ricorso incidentale E.F., agendo in proprio e con la rappresentanza della tutrice, sig.ra P.A., addebita, anzitutto, alla Corte di appello non solo l’errore di avere qualificato il contratto del (OMISSIS) senza considerare il comportamento postcontrattuale delle parti ma anche ulteriori errori nel confermare la pronuncia di risoluzione del predetto contratto per asserito inadempimento di una obbligazione, quella di stipulazione del contratto definitivo, che le stesse promittenti alienanti del terreno hanno dimostrato, con il loro comportamento, di considerare di scarsa importanza (primi due motivi di ricorso) e denuncia poi (con il terzo motivo) l’erronea valutazione del valore commerciale delle opere eseguite.

Questo ricorso, come puntualmente eccepito e dimostrato dalle M., si rivela però palesemente inammissibile avendo l’ E., al tempo rappresentato dalla tutrice, prestato acquiescenza alla sentenza della Corte di appello. Egli ha invocato la pronuncia una prima volta con lettera raccomandata invita alle M. in data 4 ottobre 2011 per chiedere il pagamento della complessiva somma di Euro 435.740,48 (corrispondente alla differenza tra le somme che in forza della predetta sentenza sarebbero complessivamente dovute dalle M. in favore di E. e l’importo delle somme che, con la sentenza della Corte di appello, sono state assegnate agli interventori per il rimborso di quanto dagli stessi anticipato in seguito ai contratti di compravendita stipulati con l’ E.). Ha poi promosso un successivo giudizio per chiedere la condanna delle M. al pagamento delle predette somme. Si tratta di attività assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione (Cass n. 14739/2016).

C. La rilevata fondatezza del secondo, del quinto e del settimo motivo del ricorso principale conduce alla cassazione della sentenza impugnata sui punti investiti dai predetti motivi con rinvio al giudice di merito per il riesame alla luce dei principi di diritto riaffermati in questa sede. Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo, il quinto e il settimo motivo del ricorso principale, assorbito il sesto e rigettati gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa e rinvia alla corte d’appello di Salerno in altra composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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