Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23891 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10895-2012 proposto da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

FATTORI;

– ricorrente –

contro

DE.CA. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato DIANA RULLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MASSIMO RINALDI;

– controricorrente –

nonchè contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 828/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato VINCENZO RIBET, con delega dell’Avvocato RENATO

CLARIZIA difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO

De.Ca. proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., nei confronti dei germani D.C. e D.A. innanzi al Tribunale di Pesaro al fine di ottenere la statuizione che il fondo, sito in Gabicce Mare ed in atti specificamente indicato e individuato, apparteneva in egual misura a tutte e tre le parti in causa in quanto facente parte dei beni costituenti il compendio ereditario rimasto in loro paritaria comunione.

Con la resistenza dei convenuti, l’adito Tribunale -con sentenza n. 519/2005- rigettava l’anzidetta proposta opposizione.

Avverso la suddetta decisione la De.Ca. interponeva appello resistita dai due succitati germani.

L’adita Corte di Appello di Ancona accoglieva l’appello, annullava la pregressa sentenza del Tribunale di Pesaro n. 11/2001 e, per l’effetto, dichiarava che il fondo innanzi citato apparteneva alla comunione ereditaria di tutti i coeredi del de cuius D.G., ordinando la restituzione del medesimo fondo alla comunione e dichiarando l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione della succitata sentenza ricorre il D.C. con atto affidato a due ordini di motivi.

Resiste con controricorso la De.Ca..

Non ha svolto attività difensiva l’altra parte intimata. Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la sentenza d’appello non aveva tenuto conto, ai tini della decisione, del titolo di proprietà, prodotto dal ricorrente e validamente idoneo a contrastare la domanda dell’odierna controricorrente.

In buona sostanza la Corte di Appello non aveva, secondo la prospettazione di parte ricorrente, tenuto debito conto del titolo di proprietà ovvero dell’atto per notaio F. del 10 aprile 1984, prodotto unitamente alla comparsa di costituzione di primo grado, nonchè delle ricevute di pagamento delle imposte concernenti la res.

Il suddetto rogito notarile, inoltre, doveva essere ritenuto dalla Corte territoriale valido elemento presuntivo, alla luce delle testimonianze assunte, per considerare avvenuto l’acquisto per usucapione del terreno, anche perchè lo stesso ricorrente aveva pagato le relative imposte.

La doglianza è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Infatti, la Corte distrettuale ha espressamente accertato, con motivazione logica e completa, non censurabile nella presente sede, che il fondo controverso era distinto e separato dall’abitazione del D. e non ne costituiva pertinenza, non rientrando, quindi, nell’oggetto della compravendita de qua, come riferito da vari testimoni, quali P.L., G.R., Gi.St. e C.M..

Il ricorrente, dal canto suo, ha del tutto omesso di contestare specificamente la suddetta motivazione, non avendo riportato nel suo atto di impugnazione il contenuto della compravendita e delle deposizioni favorevoli alla sua tesi.

Priva di rilievo è, poi, la contestazione concernente l’avvenuto pagamento delle imposte, considerato che tale circostanza non è idonea nè ad escludere l’avvenuto acquisto per usucapione di D.G. ne a provare il possesso ad usucapionem di D.C..

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di carenza motivazionale della gravata decisione per “erronea valutazione delle risultanze testimoniali”.

Si adduce, in particolare, nel ricorso che alcuni testi avevano riferito che D.P., precedente proprietario del terreno, era rientrato dall’Argentina nel 1966 per affermare la sua proprietà e cercare un acquirente e che il termine per usucapire era cominciato a decorrere da tale data, con la conseguenza che nel 1985, anno della morte di D.G. quest’ultimo non aveva ancora acquistato la proprietà del bene per usucapione.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, nel processo civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., Sez. L, n. 13054 del 10 giugno 2014).

Nella specie, la Corte territoriale ha specificamente esaminato le deposizioni indicate dal ricorrente nel suo gravame come favorevoli alla sua tesi (quelle di B.C., Pr.En., Gi.St.), ed ha ritenuto che le stesse dimostrassero, assieme alle altre (rese da C.E., P.L., G.R., Pr.En., Da.Ni., Ba.Ri. e C.M.) che il fondo era stato utilizzato ed usucapito da D.G..

Peraltro, dal testo delle testimonianze menzionate da D.C. non si evince che D.P. abbia mai contestato il possesso di D.G. nè si comprende con certezza quando egli sarebbe rientrato in Italia dall’Argentina.

Il motivo, in conclusione, va respinto.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. Cavallari Dario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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