Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23891 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.N., titolare ditta individuale O.C.S. con sede in

(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso,

dagli Avv.ti D’AYALA VALVA Francesco, Odino Luigi e Marongiu

Giovanni, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma,

Viale dei Parioli, 43;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso,

dagli Avv.ti PAFUNDI Gabriele ed Edda Odone, elettivamente

domiciliato nello studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare n.

14/4, Sc. A;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 07, in data 23/05/2008, depositata il 17 luglio

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore del Comune;

Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 27766/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 69, pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 07 il 23.05.2008 e DEPOSITATA il 17 luglio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU per l’anno 2005, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, commi 1 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, nonchè art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – La questione posta dal primo mezzo, sembra doversi definire in base al consolidato principio secondo cui (Cass. n. 17610/2004, n. 12402/2007). Al giudice compete soltanto il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice stesso può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma, onde evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione, deve lasciare inalterati sia il petitum che la causa petendi, senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

3 bis – I Giudici di appello, in vero, pare abbiano fatto malgoverno di tale principio dal momento che, a fronte delle conclusioni rassegnate in appello dal Comune con le quali si chiedeva in totale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, dichiarare perfettamente legittimo l’avviso di accertamento TARSU, hanno accolto l’appello del Comune, argomentando che, in esito alla pacifica circostanza che la delibera tariffaria adottata nell’anno 2004 era stata annullata, non essendo ipotizzabile un vuoto normativo foriero del dissesto finanziario dell’amministrazione, doveva riconoscersi ed affermarsi l’ultrattività dell’ultima tariffa validamente esistente.

Così decidendo, la CTR, non solo ha riconosciuto al Comune un diritto diverso da quello fatto valere con l’accertamento fiscale e con gli atti di causa, ma pure, ha introdotto nel tema controverso nuovi elementi di fatto, diversi da quelli postulati dal rapporto fiscale e dalle originarie posizioni processuali delle parti, implicanti, peraltro, un nuovo tema di indagine.

4 – Si propone, quindi, di trattare il ricorso in Camera di consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento del primo mezzo, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza del primo mezzo e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione e dichiarare assorbiti gli altri motivi;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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