Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23891 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17079-2015 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo Studio Legale D’Amico, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, MARIA ANTONIETTA PAPADIA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/03/2015 R.G.N. 3858/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 14 del 2015, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda per il riconoscimento della malattia professionale (broncopatia) e la costituzione della relativa rendita;

2. la Corte di merito, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, ha escluso la natura professionale della malattia (patologia bronchiale cronica) dalla quale era affetto l’attuale ricorrente, attribuendola a causa extralavorativa (tabagismo);

3. avverso tale sentenza D.P.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 2,32 Cost., degli artt. 1176, 1218, 1223, 2043, 2059 c.c., degli artt. 115,116c.p.c., dell’art. 41 c.p., omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito motivato le ragioni del rinnovo dell’esame peritale, con affidamento dell’incarico a medico chirurgo non specialista nella materia e senza riferimenti alla consulenza d’ufficio di primo grado, al fine di individuarne criticità o rilievi del consulente di parte, omettendo di considerare, in motivazione, l’abitudine al tabagismo, interrotta fin dal 1983, e l’allergia al nikel solfato, e per l’inadeguata motivazione in ordine alla genesi multifattoriale della malattia denunciata, risultando violato il principio di convincente motivazione;

5. il ricorso è da rigettare;

6. il ricorrente denuncia, in sostanza, erroneità della consulenza tecnica d’appello alla quale la Corte di merito ha prestato adesione, assumendo che l’ausiliare officiato in giudizio avrebbe omesso di considerare le osservazioni del consulente tecnico di parte da cui emergerebbero gli elementi in favore della qualificazione come professionale della patologia denunciata;

7. invero, l’adesione prestata dalla Corte di merito alle conclusioni dell’ausiliare si risolve in giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, né il giudice del gravame, conformandosi agli esiti della consulenza tecnica in appello, è tenuto a motivare sui motivi di tale adesione se la relazione peritale è tale da confutare gli elementi di segno contrario;

8. inoltre, le censure svolte non si fondano su dati concreti che evidenzino errori scientifici o devianze dalle nozioni correnti della scienza medica sicché si risolvono nell’inammissibile richiesta di riesame del merito;

9. nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. n. 1652 del 2012; Cass. n. 22707 del 2010);

10. quanto al tenore della motivazione, e alle censure che prospettano anomalie motivazionali, vale ricordare che, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come interpretato da Cass. Sez. Un. 8053 del 2014 (e numerose successive conformi), il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

11. né la sentenza impugnata è incrinata dalla denunciata violazione del principio di equivalenza causale, trattandosi di censura non conferente, per avere la Corte di merito fondato la ratio decidendi sull’origine esclusivamente extralavorativa della patologia denunciata;

12. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

 

 

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