Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23890 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12518/2019 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in Verona, via Basso

Acquar, presso lo studio dell’avv. Enrico Varali, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- D.Y., proveniente dalla terra della (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 15 marzo 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha ritenuto che il racconto del richiedente in punto di ragioni dell’espatrio risultava “intrinsecamente incoerente e contraddittorio”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dal report Amnesty 2016/2017 e dal report HRW 2017, la Guinea non presenta, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento D.Y. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva, al limitato fine di una “eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura la decisione assunta dal Tribunale: (i) col primo motivo, per “violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il Collegio violato i canoni di legale interpretazione degli elementi istruttori” (in particolare, il motivo denuncia la mancata istruttoria la mancata partecipazione all’udienza del giudice onorario che aveva presieduto all’interrogatorio libero, come pure contesta la valutazione di non credibilità del racconto dal richiedente); (ii) col secondo motivo, per “violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale falsamente applicato l’art. 14, lett. b), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento ai riscontri esterni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, omettendo di prendere in considerazione le fonti disponibili e limitandosi ad un giudizio apodittico sulla credibilità del racconto”; (iii) col terzo motivo, per “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 2009, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere il Tribunale esaminato la richiesta di riconoscimento dell’umanitaria in relazione alla condizione di vulnerabilità e alla condizione di vita del ricorrente”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, va osservato, in primo luogo, che la censura per cui il Tribunale avrebbe svolto “poche domande” al richiedente, senza procedere a una “nuova e approfondita istruttoria”, si manifesta – al di là (e prima ancora) di ogni altro rilievo – del tutto autoreferenziale.

Va inoltre ribadito che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (cfr., tra le altre, la pronuncia di Cass. n. 7878 del 2020).

Inammissibile è pure la terza censura mossa dal ricorrente, e relativa alla valutazione di credibilità: questa risulta rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; nel concreto il Tribunale ha ampiamente motivato e in modo del tutto plausibile (cfr., a titolo solo esemplificativo: “appare poco credibile non solo che il ricorrente sia stato ricoverato per due mesi per una patologia di cui non ha saputo fornire alcun dettaglio, ma soprattutto il fatto che egli abbia potuto liberamente decidere di non rientrare in prigione dopo il ricovero”).

Il secondo motivo non si confronta con la motivazione svolta dal giudizio in punto di mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, posto che il Tribunale ha tratto la sua valutazione da fonti attendibili e aggiornate.

Del pari inammissibile è il terzo motivo, posto che il ricorrente si limita a svolgere delle osservazioni meramente generiche sul tema della protezione umanitaria, del tutto astratte dagli specifici contorni della fattispecie concreta.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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