Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23890 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23648-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato ENNIO FRATTICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NARCISO RICOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca a corrispondere a M.G. – che aveva lavorato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato – le somme derivanti dagli aumenti stipendiali conseguenti all’anzianità maturata, in misura pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione decennale, con interessi legali dal dovuto al saldo;

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6 della D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. n. 312 del 1980, art. 53, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della Direttiva 99/70/CE;

3. che M.G. ha resistito con controricorso;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere 1′ anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’ attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

2. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;

3. che, infine, la Corte d’appello non ha posto a fondamento della decisione la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, norma che ormai disciplina il solo trattamento economico degli insegnanti di religione (v. sul punto, ancora Cass. n. 22558 del 07/11/2016) sicchè il richiamo a tale disposizione formulato nel ricorso difetta di interesse;

4. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

5. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

6. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA