Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2389 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18202/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TOSI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

U.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 621/2013 della CORTE D’APPELLO di VINIZIA,

emessa il 10/10/2013 e depositata il 11/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di U.A., dichiarava l’illegittimità del contratto di lavoro interinale e per l’effetto la sussistenza tra la ricorrente U.A. e Poste Italiane s.p.a. (utilizzatrice) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 20.12.2002, condannando Poste al ripristino del rapporto ed alla erogazione delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora (9.7.2009) sino alla riammissione in servizio della lavoratrice, dedotto l’aliunde perceptum.

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado confermata nel resto, ha condannato la società al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di cinque motivi. U.A., ritualmente evocata in giudizio, in esito al rinnovo della originaria notifica disposto da questa Corte con ordinanza in data 6.7.2016, non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2967 c.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la decisione per avere escluso che il rapporto si fosse estinto per mutuo consenso. Ha sostenuto che la deduzione di risoluzione non era stata ancorata, come affermato in sentenza, al solo dato temporale della protratta inerzia della lavoratrice nel far valere la illegittimità del contratto, ma fondata anche su ulteriori indici, quali l’accettazione del tfr, la mancanza di contestazioni al momento della cessazione del rapporto, l’assenza di qualsiasi offerta della prestazione lavorativa.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a) e dell’art. 12 preleggi, censurando la decisione per avere ritenuto che ai fini della legittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo fosse necessaria la specificazione della causale del ricorso al lavoro temporaneo, requisito che assume non prescritto dalla L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3.

Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione alla L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 3. Ha censurato la decisione, per avere, sulla base dell’asserita genericità della causale, ritenuto l’insussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro temporaneo e quindi non ammesso la prova orale destinata alla dimostrazione della effettività di tali esigenze

Con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 21 e 27 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, anche in relazione all’art. 2094 c.c., censurando la decisione sotto il profilo della errata determinazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla presunta nullità del contratto di prestazione del lavoro temporaneo. Si è doluta in particolare che al contatto in controversia, regolato dalla L. n. 196 del 1997, fosse stato applicato il regime sanzionatorio stabilito in materia di somministrazione dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 21 e 27.

Con il quinto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, per avere attribuito gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di indennità risarcitoria a partire dalla data di cessazione del rapporto.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di rigetto dei motivi primo, secondo e quarto, assorbito il terzo e di accoglimento del quinto. Il Collegio condivide tale valutazione, non inficiata dalla deduzioni svolte da Poste nella memoria depositata.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è quindi di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso (cfr., da ultimo, Cass. n. 1780/2014) mentre grava sul datore di lavoro che eccepisca tale risoluzione l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere definitivamente fine a ogni rapporto di lavoro (Cass. n. 2279/2010, n. 16303/2010, 15624/2007). Tali principi, del tutto conformi al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., vanno ribaditi anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo ormai consolidato basato, in sostanza, sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo ovvero la mancanza, sia pure prolungata, di operatività del rapporto ancorchè prolungata, di operatività del rapporto. E’ quindi necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare una volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v, anche Cass. n. 15403/2000 n. 4003/1998. Si aggiunga che, come precisato nella più recente Cass. n. 5782/2012, “quanto al decorso del tempo, si tratta di dato di per sè neutro, come sopra chiarito (per un’ipotesi analoga a quella oggi in esame, vale a dire di decorso di circa sei anni fra cessazione del rapporto a termine ed esercizio dell’azione da parte del lavoratore v., da ultimo, Cass. n. 16287/2011). In ordine, poi, alla percezione del TFR, questa S.C. ha più volte avuto modo di rilevare che non sono indicative di un intento risolutorio nè l’accettazione del TFR nè la mancata offerta della prestazione, trattandosi di comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittima apposizione dei termine (cfr., Cass., n. 15628/2001, in motivazione). Lo stesso dicasi della condotta di chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni” (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass., n. 15900/2005, in motivazione)”.

La decisione impugnata è conforme ai principi sopraindicati avendo la Corte di merito escluso, con apprezzamento di fatto che in quanto congruamente motivato si sottrae a censure in sede di legittimità, che il tempo trascorso tra la cessazione del contratto e la data di messa in mora, in assenza di altri fatti concludenti nel senso della implicita volontà solutoria della lavoratrice, tale non potendo considerarsi l’eventuale reperimento di altra occupazione lavorativa, non consentiva di ritenere venuto meno l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro da parte della U..

Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, con effetto di assorbimento del terzo motivo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23684/2010; Cass. 13960/2011, Cass. 232/2012 secondo la quale in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice (nella specie la Poste italiane s.p.a.), spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”.

Il quarto motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato. Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’illegittimità del contratto interinale comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Infatti, la L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura) le conseguenze previste dalla L. n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni” (Cass. n. 23684 del 2010 n. 13960 del 2011,; n. 14714 del 2011 n. 232 del 2012; n. 13404 del 2013, n. 18785 del 2015).

Il quinto motivo di ricorso è, invece manifestamente fondato.

Si premette che nel dispositivo della sentenza impugnata si legge che Poste è condannata al pagamento sulla indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali “come specificato in parte motiva”. Nella motivazione la decorrenza dei detti accessori è stabilita con riferimento alla data di cessazione del rapporto (31.3.2004) Ricostruito come sopra, il contenuto precettivo della decisione non risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità. Si premette che l’indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., comma 3, giacchè, come più volte affermato dal giudice di legittimità, tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18, Cass. n. 1000/2003, 19159/2006; per l’indennità della L. n. 604 del 1966, ex art. 8, Cass. n. 1579/1985;per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., Cass. n. 5024/2002).

Questa Corte, sulla premessa che le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l’obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (Cass. n. 7987/2012, n. 26088/2007, n. 11148/1999), ha affermato che l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro non ha natura retributiva ma risarcitoria attesa la sua funzione di ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto. Dalla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del danno relativo al detto periodo consegue che gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa (e plurimis: Cass. n. 3027/2014).

A tanto consegue, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, la cassazione in parte qua della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito stabilendo che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti sulla indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, decorrono a partire dalla data della sentenza che ha accertato la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

Considerato l’esito complessivo della lite si ritiene di confermare la statuizione sulle spese dei giudizi di merito e compensare, in ragione della parziale soccombenza della lavoratrice, le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i motivi primo, secondo e quarto, assorbito il terzo, e accoglie il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna Poste Italiane s.p.a. a corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria sulla indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, a decorrere dalla sentenza che ha accertato la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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