Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2389 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
DHL AVIATION ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso
lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE
TEDESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOSITO TITO, giusta
mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
25/09/08, depositata l’08/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;
udito per il ricorrente l’Avvocato Marchio Francesco, (delega
Avvocato Gerardo Vesci), difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 29.11.2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato l’avvenuto svolgimento da parte di S.F. di mansioni superiori di 2 livello ex CCNL dall’1.2.2001 al 1.2.2002 ed ha condannato la s.r.l. DHL Aviation Italy al pagamento in favore del dipendente delle differenze retributive e del risarcimento del danno conseguente all’accertato demansionamento, oltre accessori.
La s.r.l. DHL ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi con i quali ha denunciato omessa ed insufficiente motivazione ed errata interpretazione delle norme del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
S.F. ha resistito con controricorso.
Il ricorso e’ improcedibile.
L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dopo il 3 aprile 2006, dispone che “insieme al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilita’…i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Nella specie non risulta che la ricorrente abbia depositato unitamente al ricorso per Cassazione anche il contratto collettivo di cui lamenta l’errata interpretazione da parte del giudice di appello.
Tale onere non puo’ ritenersi soddisfatto dalla produzione del fascicolo di parte dei giudizi di merito nei quali il contratto collettivo e’ stato a suo tempo inserito, ne’ dalla trascrizione in ricorso delle parti del contratto che a giudizio della ricorrente interessano la sua vicenda processuale (vedi Cass. S.U. n. 28547/2008, Cass. n. 15495/2009, Cass. n. 21558/2009).
Il ricorso, di conseguenza, deve essere dichiarato improcedibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010