Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23889 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12316/2019 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato

in Padova, via Foscolo n. 13, presso lo studio dell’avv. Elisabetta

Costa, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- E.D., proveniente dalla terra dell'(OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 21 febbraio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha ritenuto che il racconto del richiedente in punto di ragioni dell’espatrio risultava “assente di attendibilità e di credibilità, secondo quanto “già censurato dalla Commissione in sede di diniego”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dal report ACLED 2017, l’Edo State non presenta, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento E.D. ha presentato ricorso,

affidato a due motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura la decisione assunta dal Tribunale: (i) col primo motivo, per “carenza di motivazione relativamente alla valutazione di non credibilità del racconto”; (ii) col secondo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Nel concreto, il primo motivo afferma che “è evidente il carattere di mera apparenza della motivazione impiegata dal Tribunale che ritiene non credibile il racconto dello straniero”. In proposito è però da rilevare che una simile affermazione non risulta confrontarsi con la motivazione svolta dal Tribunale in proposito. Nei fatti, tale motivazione appare articolata e senz’altro plausibile sotto il profilo oggettivo: il giudice del merito evidenziando, in specie, la non credibilità del “fatto che l’uomo ucciso dal ricorrente abbia avanzato pretese sul terreno in questione solo il 2 aprile 2016, dopo che per tutti i fine settimana dal 2007 il ricorrente si recava nei medesimi campi col padre”; come pure del fatto che il ricorrente avrebbe percorso lunghe distanze a piedi, pur con “un piede sanguinante in quanto gravemente ferito dai membri della setta con una scure”; e anche del fatto che questi ultimi, in luogo di inseguire il ferito, “sarebbero tornati indietro a prendere un motorino”. E pure sottolineando la “genericità delle dichiarazioni del ricorrente circa le continue minacce della setta in Nigeria ai danni della famiglia del ricorrente” medesimo.

Il secondo motivo pure non si confronta colla decisione impugnata, esaurendosi nella semplice allegazione di una “situazione di violenza diffusa nel Paese di origine” e, quindi, senza neppure considerare le fonti da cui il Tribunale ha tratto l’opposto suo giudizio in relazione al momento attuale del Delta State.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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