Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23889 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22860/2014 R.G. proposto da

S.T., elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell’avv. Passalacqua

Gianfranco, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/27/14 della Commissione tributaria

regionale di Palermo, sez. staccata di Messina, 27, depositata in

data 13 febbraio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia in Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimi gli accertamenti di cui agli avvisi n. (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a Iva, Irpef e Irap, notificati a S.T. in relazione ai periodi di imposta 2003 e 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello che lo studio di settore, da cui si rilevava uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto sulla base del relativo indice, costituisce presunzione grave su cui legittimamente può basarsi la pretesa impositiva, specie se il contribuente, dopo aver presentato giustificazioni nella fase amministrativa ritenute inidonee dall’Ufficio, abbia mancato di provare giudizialmente le circostanze idonee a dimostrare la legittimità dello scostamento rilevato.

3. Per la cassazione della citata sentenza S.T. ricorre con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.l c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 131, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che il semplice studio di settore sia idoneo a costituire prova della legittimità dell’attività impositiva, avendo il contribuente provato dettagliatamente nella fase amministrativa lo stato di malattia da cui risultava affetto, circostanza che legittimava la totale esclusione dell’applicabilità degli studi di settore.

b. Secondo motivo: “In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 131, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” deducendo che il giudice di appello non ha motivato sull’allegata sussistenza di uno stato di crisi dell’azienda del ricorrente a causa delle crisi congiunturale economica che ha colpito il territorio dei Nebrodi.

c. Terzo motivo: “In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5: Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 131, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3,7,12 e 17. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” deducendo che il giudice di appello non ha motivato sulla questione della legittimità delle sanzioni applicate.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. In tema di accertamento impositivo mediante l’applicazione di studi di settore, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia controdedotto nella fase amministrativa alle contestazioni dell’Ufficio esponendo argomenti a proprio favore, qualora l’Ufficio non ritenga di accogliere le controdeduzioni, ha l’obbligo di integrare la motivazione del provvedimento impositivo (Sez. 5, Ordinanza n. 27617 del 30/10/2018; id., Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018; id., Sentenza n. 14091 del 07/06/2017). In ogni caso, delle controdeduzioni del contribuente deve tenere conto il giudice tributario, ove esse siano riversate ritualmente negli atti processuali (Sez. 5, Ordinanza n. 5327 del 22/02/2019), sebbene quali elementi indiziari e non certamente vincolanti nella formazione del proprio convincimento (Sez. 5, Sentenza n. 9484 del 12/04/2017), che può certamente essere basato anche sulla ritenuta prevalenza di altri elementi probatori, che il contribuente è onerato di fornire (Sez. 5, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019).

5. Con tali premesse va ritenuto che:

a. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice di appello correttamente applicato i cennati principi al caso di specie. Invero la sentenza dà atto che il contribuente aveva dedotto il proprio stato di malattia, ma che tale condizione – attestata da un certificato medico – era stata ritenuta ininfluente dall’Ufficio in fase amministrativa; un giudizio che la sentenza di appello mostra di condividere, assumendo che il ricorrente, nel prosieguo dell’iter amministrativo, ha rifiutato una proposta transattiva e, nella successiva fase contenziosa, ha mancato di provare altre e diverse circostanze idonee a far ritenere congruo lo scostamento reddituale rilevato. Il motivo in esame è poi inammissibile laddove fa riferimento a plurime patologie che avrebbero legittimato l’esclusione dell’applicazione degli studi di settore; una tale circostanze, in fatto non è minimamente menzionata nella sentenza di appello. Sicchè era onere del ricorrente, ai fini della completezza del motivo di ricorso, indicare come, dove e quando tali ulteriori circostanze inerenti al suo stato di salute siano state introdotte nel processo; in difetto di chè la questione è nuova e, come tale, inammissibile.

b. Il secondo motivo di appello è inammissibile; anch’esso omette di indicare come, dove e quando la circostanza della sussistenza di uno stato di crisi aziendale generalizzato in quella parte di Sicilia sia stata introdotta nel processo, posto che la sentenza impugnata non tratta affatto l’argomento. La circostanza va quindi giudicata nuova e come tale inammissibile.

c. Il terzo motivo è infondato, giacchè la sentenza impugnata mostra di ben avvedersi che il ricorrente ha dedotto anche l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni; invero a pagina 3, la CTR riferisce espressamente che tra i motivi di appello vi era la doglianza inerente all’addebito delle sanzioni; nel descriverne il contenuto, la sentenza afferma che essa era declinata nel senso che anche per le sanzioni lo studio di settore non poteva costituire valido elemento presuntivo. In tale contesto, da un lato non v’è alcuna omissione di pronuncia, dovendo ritenersi che il rigetto abbia compreso anche la questione espressamente indicata come motivo di appello; dall’altro che, non avendo il ricorrente contestato la corretta interpretazione della domanda effettuata dal giudice di appello, che non sussiste alcun vizio di motivazione. Invero, essendo applicabile alla presente controversia il nuovo testo dell’articolo citato, poichè la sentenza impugnata è stata depositata dopo settembre 2012, il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, avendo il giudice di appello dato atto che la deduzione difensiva relativa alle sanzioni era identica a quella del merito dell’imposta evasa (applicazione studio settore), nel motivare le ragioni della corretta applicazione dello studio di settore ha evidentemente giustificato anche la reiezione della questione relativa alle sanzioni, rendendo sul punto una motivazione perfettamente intellegibile.

6. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.T. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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