Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23889 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5757/2015 proposto da:

M.M.I. (OMISSIS), M.K. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio

dell’avvocato MARIO OCCHIRINTI, che le rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABIANO LUCENTE, RAIMONDO PUSATERI;

– ricorrenti –

contro

C.C.T., CONDOMINIO (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MARIO OCCHIPINTI, difensore delle ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.C.T., quale proprietaria di unità immobiliare sita nel Condominio (OMISSIS) conveniva nel 1998 in giudizio innanzi al Tribunale di quella Città M.M.I..

L’attrice chiedeva la condanna della convenuta alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi relativamente alle parti comuni che erano state inglobate dalla stessa, senza autorizzazione dei condomini, in occasione dei lavori di ristrutturazione del di lei alloggio.

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 170/2005, accoglieva la domanda attorea di rimessione in pristino.

L’originaria convenuta proponeva appello sostenendo la tesi della esiguità della porzione occupata.

La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano rigettava il proposto appello.

A seguito di ricorso della M. questa Corte, con sentenza n. 28025/2011, cassava la gravata decisione della Corte territoriale.

Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Trento, decidendo in sede di rinvio, confermava la sentenza n. 170/2005 del Tribunale di Bolzano.

Per la cassazione di tale ultima decisione ricorrono M.I. e K. con atto affidato a due ordini di motivi.

Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2(nonchè) violazione delle regole del giusto processo (ex) artt. 24 e 111 Cost., e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Parte ricorrente svolge, promiscuamente, una serie di censure multiple di varia natura.

Viene invocata direttamente, in modo improprio, la violazione di norme di rango costituzionale senza apparente diretta connessione a norme sostanziali o processuali.

In ogni caso il nucleo della svolta censura attiene alla pretesa erroneità della gravata decisione in punto di indagine sulla “esistenza o meno di pregiudizio…. in relazione all’esercizio del diritto di transito sulle cose comuni”, anche alla stregua di quanto statuito da questa Corte con la precedete sentenza n. 28025/2011 e di quanto risultante dalle risultanze peritali.

La censura, quanto a tale precipuo punto, non può essere accolta. La citata pregressa decisione di questa Corte non aveva escluso in toto il pregiudizio conseguente alle opere realizzate dalla parte odierna parte ricorrente, ma si era limitata al rinvio alla Corte territoriale al fine dell’accertamento del carattere pregiudizievole delle stesse.

Legittimamente e correttamente la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte ha svolto adeguata valutazione del detto carattere pregiudizievole.

Tanto a mezzo della propria valutazione delle risultanze di causa, costituenti elemento proprio del giudizio di merito, nonchè considerando anche la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Invero appare corretto, quanto alla inammissibile e comunque infondata la svolta censura che attinge al merito, in considerazione dei due già accennati elementi e profili.

Innanzitutto il restringimento (attraverso l’utilizzo di una parte del bene comune) ha comportato una impossibilità di uso del ballatoio secondo la naturale destinazione dello stesso.

In secondo luogo (ed anche in senso contrario alla relazione peritale) il restringimento ad 80 cm. della larghezza dell’accesso al detto ballatoio sarebbe comunque inferiore a quanto normativamente previsto e quindi inidoneo per il passaggio di persone diversamente abili (DD.LL.PP. 16 giugno 1989, n. 236).

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6 (e) nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Viene altresì dedotta, nel contesto del medesimo secondo motivo, la “motivazione apparente” della gravata decisione.

Il motivo è del tutto inammissibile.

Lo è quando pretende “a seguito della riforma del 2012 (e) della scomparsa del controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza” un improprio e non previsto “controllo sulla coerenza della motivazione”.

Lo è, ancor di più, in ragione del modo in cui il motivo – nel suo innegabile complesso – risulta articolato nello svolgimento di censure promiscue e multiple.

AI riguardo non può che rinviarsi a nota e condivisa giurisprudenza di questa Corte, che ha già affermato come, “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dai numeri 3 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ. Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).

Tanto anche in dipendenza del generale principio, secondo il quale “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione” (Cass. civ., sez. 111, 25 settembre 2009, n. 20652) di miche comunque è necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

Alla stregua di tali esposti orientamenti va enunciato il principio secondo cui (così come nella fattispecie in esame) “la deduzione in un unico motivo, concretamente utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in indicando ovvero di violazione di legge e di carenza motivazionale obbliga la Corte (Suprema), per dare corpo e concretezza al non rispettato obbligo di specificità dei motivi, ad uno sforzo esegetico ed interpretativo indebito e contra legem.

Tale attività è imposta, quale onere in defettibile di ammissibilità del ricorso, al ricorrente e non assolutamente essere richiesta, in via suppletoria alla Corte (Suprema), nè può essere da questa stessa affrontata poichè un tale modo di risoluzione della carenza del ricorso si porrebbe in aperta violazione dei principi costituzionali di terzietà del giudice, del legittimo contraddittorio e del giusto processo”.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso deve essere rigettato.

4.- Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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