Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23889 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4215/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

VILLANI Maurizio, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di CATANZARO del 5.12.07, depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Calabria ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di A.P.. Ha motivato la decisione ritenendo l’inammissibilità dell’appello per non essere sottoscritto dal preposto all’Agenzia senza che fosse allegata la procura.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia, il contribuente si è costituito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di motivazione è infondato in quanto sussiste motivazione della affermata inammissibilità.

Il secondo motivo, che contesta l’inammissibilità perchè in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, è fondato. Premesso che il quesito è ammissibile perchè fa riferimento alla specifica fattispecie ed indica la regola di diritto erroneamente applicata e quella da applicare, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., al quesito deve darsi risposta positiva. Ha affermato questa Corte con sentenza n. 874/09 che: In tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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