Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23889 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19503-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., M.S., D.A., G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentati e difesi

dall’avvocato KARIA MINCERI;

– controricorrenti –

nonchè contro

ME.ST.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott GHINOY. PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Ancona, per quello che qui ancora rileva, ha confermato al sentenza del Tribunale di Pesaro (solo laddove) aveva riconosciuto il diritto di Me.St. ed altri litisconsorti ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il riconoscimento della progressione stipendiale derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, con le conseguenti differenze retributive, in misura pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato;

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi;

3. che Me.St. è rimasta intimata, mentre M.S., D.A., P.M. e G.G. hanno resistito con controricorso;

4. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in cui argomenta che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. quanto a Me.St., che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;

2. che per tale parte, rimasta intimata, alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese;

3. quanto ai controricorrenti, che non essendo state rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c., (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata agli avvocati della stessa) non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo, in quanto l’art. 390 c.p.c., richiede che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), e l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, SS.UU.n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006, n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);

5. che nei confronti di M.S., D.A., P.M. e G.G. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

6. che la novità e la complessità della questione trattata in causa, diversamente risolta dalle Corti territoriali e da questa Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

7. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo nei confronti di Me.St., nulla per le spese. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di M.S., D.A., P.M. e G.G. e compensa tra le parti le spese processuali.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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