Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23888 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12315/2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Padova, via Foscolo n.

13, presso lo studio dell’avv. Elisabetta Costa, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.G., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 22 febbraio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha ritenuto, stando proprio al racconto del richiedente in punto di ragioni dell’espatrio, che non era ravvisabile “ab origine la prospettazione di un fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese di origine” (“dopo la morte del padre” – constata il Tribunale – lo zio, “per questioni ereditarie aveva iniziato a disturbare nel sonno” il richiedente).

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dal report EASO 2017, il Delta State non presenta, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. In tale terra “il livello di violenza armata” – ha annotato il decreto – “rimane basso”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione; sì che non potrebbe comunque essere valorizzata la circostanza per cui il richiedente ha “prodotto un unico contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un mese e mezzo, peraltro neppure più in essere”.

3.- Avverso questo provvedimento A.G. ha presentato ricorso, affidato a due motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura la decisione assunta dal Tribunale: (i) col primo motivo, per “carenza di motivazione relativamente alla valutazione di non credibilità del racconto”; (ii) col secondo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, che peraltro si risolve senza residui nella mera allegazione dell’erroneità della valutazione che sarebbe stata svolta dalla pronuncia impugnata, non risulta confrontarsi con quanto effettivamente rilevato da quest’ultima. Questa, infatti, ha basato la decisione sul riscontro che lo stesso racconto del richiedente non veniva a evidenziare profili oggettivi di persecuzione rilevante.

Il secondo motivo pure non si confronta colla decisione impugnata, esaurendosi nella semplice allegazione di una “situazione di violenza diffusa nel Paese di origine” e, quindi, senza neppure considerare le fonti da cui il Tribunale ha tratto l’opposto suo giudizio in relazione al momento attuale del Delta State.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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