Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23888 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 23/11/2016), n.23888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18952-2012 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Filetto, C.so S. Giacomo

70, presso lo studio dell’avvocato Fausto Antonucci, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonio Menna, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PESCARA;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE DI PESCARA, depositata il

10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Viene impugnata per cassazione con quattro articolati motivi l’ordinanza, resa all’esito della prima udienza, a scioglimento di riserva, dal giudice unico del tribunale di Pescara, che ha dichiarato improcedibile, dopo aver respinto la richiesta di rimessione in termine, l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione del giudice di pace di Pescara, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla locale prefettura di reiezione del suo ricorso avverso sanzioni per violazioni a norme del codice della strada.

2. Il tribunale di Pescara dichiarava improcedibile l’appello, rilevandone l’omessa notifica alla controparte, stante il solo deposito in cancelleria del ricorso. Nell’ordinanza il giudice unico rilevava che non vi era alcun onere per la cancelleria di procedere alla comunicazione del decreto di fissazione di udienza e che l’opponente aveva chiesto la proroga di un termine perentorio quando questo era già scaduto.

3. l’ordinanza impugnata risulta depositata in cancelleria il 10 gennaio 2012, mentre, dalla stampa dello storico del fascicolo piaciuta in giudizio, l’appello risulta iscritto a ruolo generale il 26 luglio 2011 con fissazione di udienza, ex art. 350 c.p.c., al 22/12/2011 con termine per notifica alla controparte al 16 settembre 2011. Dal verbale dell’udienza del 10 dicembre 2011, pure prodotto, risulta che l’appellarne aveva eccepito la mancata comunicazione del provvedimento L. n. 689 del 1981, ex art. 23 dovendo alle notifiche di causa provvedere d’ufficio di cancelleria, stante l’applicabilità del rito speciale anche all’appello. Aveva rilevato altresì l’appellante che nessuna comunicazione gli era stata data del decreto di fissazione di udienza, che prevedeva anche un termine per la notifica alle altre parti, a prova della “discriminazione” operata, anche in altre occasioni, nei confronti del procuratore avvocato Fausto Antonucci dal locale ufficio giudiziario a seguito di “contrasti” con “i vertici”. Chiedeva l’appellante quindi disporsi notifica alle controparti con nuova fissazione della prima udienza e in subordine rimessione in termini.

4. Nessuna attività in questa sede ha svolto la intimala prefettura nei cui confronti il ricorso è stato notificato in data 10 luglio 2012 presso il difensore di primo grado (Dott. P.F. dell’avvocatura comunale di Pescara, presso l’avvocatura comunale) e con l’avvio della notifica all’avvocatura generale dello Stato con raccomandata affidata al servizio postale l’11 luglio 2012.

5. Non risulta depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata all’avvocatura dello stato. Il ricorso appare tempestivo per essere stato passato alla notifica l’ultimo giorno utile il 10 luglio 2012 (deposito in cancelleria dell’ordinanza 10 gennaio 2012).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce; “manifesta violazione e falsa applicazione di nome di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 689 del 2011, art. 23 (nonchè 1, 6, 18, 22), D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e degli artt. (203), 204, 204 bis, 205 C.d.S. secondo cui le controversie proposte dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e dal C.d.S., sono regolale dal rito lavoro speciale, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 vigente, palesemente violate ed inapplicate”.

Osserva che l’appello era stato proposto osservando il processuale speciale di tipo lavoro (..) applicabile anche agli appelli presentati D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 26 pianta della novella legislativa al (…), ed alle opiosizioni ad ordinanze ingiunzioni di rigetto del ricorso amministrativo presentato al Prefetto ex art. 204 C.d.S..

Rileva l’applicabilità del principio di ultrattività del rito, poichè ove una controversia deve essere trattata e sia stata trattata in primo grado con il rito speciale delle sanzioni amministrative del C.d.S., di tipo speciale simile al rito lavoro (..) devono essere seguite le stesse forme (del ricorso e del processo di 1^ grado) anche per proporre il gravame appello)”. Di conseguenza, “il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza di comparazione in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione e di contravvenzioni amministrative di cui al Cd.S. devono essere notificati, a cura della cancelleria del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione stradale e di quello competente ad istruire l’appello”.

Osserva, altresì, che “il decreto di fissazione del G.I. non è stato mai comunicato in alcuna forma, mentre il deposito del provvedimento di improcedibilità che si implica in Cancelleria, nonostante l’elezione del domicilio presso il n. di fax del procuratore costituito è stato effettuato in Cancelleria con evidenti vizi di nullità rivelatori del dolo ovvero grave colpa ingiustificabile”.

Rileva ancora la “violazione manifesta L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e del CdS., per la mancata lettura dei dispositivo in udienza nel legittimo contraddittorio delle parti”.

12 – Col secondo motivo si deduce: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione manifesta circa i punti decisivi della controversia implicati ex art. 360 c.p.c., n. 5sui relativi punti ed articoli di lemme violati di cui al 1 motivo, ed in particolare sugli artt. 136 e 348 c.p.c. motivati nell’ordinanza conclusiva, come prospettato negli atti a cui ci si riporta dall’opponente-appellante – ricorrente e/o rilevati d’ufficio, indicati nel ricorso. Riportandosi espressamente all’esposizione ed alla parte argomentata in Fatto E In Diritto immediatamente successiva di cui sopra e nel 1^ motivo”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: conseguente manifesta nullità della decisione di improcedibilità dell’appello senza alcuna comunicazione del decreto del G.I. ex artt. 136 e 348 c.p.c., ecc., e del procedimento speciale di appello effettuato illecitamente presuntivamente col rito ordinario, senza trasformazione del rito speciale proposto avverso le sanzioni amministrative del C.d.S. di tipo lavoro adito ex 150/2011 (con rito speciale lavoro e non ordinario, come definitivamente chiarito dalla legge intervenuta cit., D.Lgs. n. 150 del 2011, e dalla giurisprudenza di Cassazione fondata sul principio di ultrattività del rito speciale inderogabile anche in sede di appello, manifestamente violata”.

Lamenta, altresì, la mancata “remissione nei termini e motivazione degli atti manifestamente nulli, nonostante comparizione del procuratore dell’appellante all’udienza di comparizione ed espresse eccezioni di nullità e richieste di sanatoria, regolarmente costituito col deposito del ricorso in appello in materia di contravvenzione stradale, con conseguente applicazione delle norme del C.d.S. speciali inderogabili prevalenti neglette”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

A riguardo è sufficiente richiamare i seguenti condivisi principi affermati da questa Corte.

2.1 – Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 32 come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e ss. (Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629583).

2.2 – Ove la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa, per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare tempestivamente alla controparte l’improprio atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece n previsto dalla disciplina di altri riti (Cass. n. 3058 del 29/02/2012 Rv. 621114 principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, e relativamente a fattispecie precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011).

2.3 -La rimessione in termine non era possibile, essendo già scaduto il termine dell’impugnazione.

2.4 – Non era necessaria la lettura del dispositivo in udienza e di essa non doveva essere data comunicazione.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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