Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23888 del 22/10/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23888 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
Rep . CI
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
Ud. 07/05/13
Comune di Montecreto, elettivamente domiciliato in Roma
via G. Antonelli 50, presso lo studio dell’avv.ta
Francesca Marziale, rappresentato e difeso, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Giorgio
Fregni;
– ricorrente nei confronti di
Veneto Banca s.c.p.a., Modena Capitale Energia s.p.a.,
Cimoncino s.r.1.;
– Intimate avverso la ordinanza del Tribunale di Treviso emessa il
Goil
3 settembre 2012 e depositata il 5 settembre 2012, nel
2013
giudizio n. R.G. 4267/2011;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Data pubblicazione: 22/10/2013
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Generale Dott. Ignazio Patrone;
Rilevato che:
1. Il Comune di Montecreto (Modena) ha ottenuto
decreto ingiuntivo nei confronti di Veneto Banca
s.c.p.a. garante del corretto adempimento del
società Cimoncino s.r.l. e Modena Capitale Europa
s.p.a. per l’installazione e la gestione di un
impianto eolico.
2. Ha proposto opposizione la Banca ingiunta
eccependo
la
estinzione
dell’obbligazione
principale per il mancato ottenimento del parere
positivo sulla valutazione di impatto ambientale
e contestando la misura del credito vantato dal
Comune. Ha chiamato in garanzia le società
Cimoncino s.r.l. e Modena Capitale Europa s.p.a.
le quali costituendosi hanno aderito alle
eccezioni sollevate dal Comune e hanno chiesto la
sospensione del giudizio in attesa della
definizione di altro giudizio proposto davanti al
Tribunale di Pavullo in cui la Cimoncino s.r.l.
aveva chiesto la risoluzione del contratto per
mancato avveramento della
condiclo iuris
costituita dal rilascio delle autorizzazioni
amministrative necessarie alla realizzazione del
parco eolico.
3. Con ordinanza del 3/5 settembre 2012 il giudice
della causa di opposizione al decreto ingiuntivo
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contratto di uso stipulato dal Comune con le
pendente davanti al Tribunale di Treviso ha
disposto la sospensione del giudizio sino alla
definizione del giudizio instaurato presso il
Tribunale di Pavullo (R.G. n. 257/2011) dalla
s.r.l. Cimoncino nei confronti del Comune di
Montecreto ritenendo sussistente una connessione
le due cause.
4.
Ricorre con regolamento di competenza il Comune
di Montecreto ritenendo violato il disposto
dell’art. 295 c.p.c. e inesistente un rapporto di
pregiudizialità logica e giuridica fra le due
cause in considerazione della natura del
contratto intercorso fra il Comune e la Veneto
Banca s.c.p.a. che ha definito come contratto
autonomo di garanzia.
5. Non svolgono difese le società intimate.
Ritenuto che
6. La qualificazione della domanda proposta in
giudizio dal Comune di Montecreto con il ricorso
per decreto ingiuntivo è quella della escussione
di un contratto autonomo di garanzia contenente
clausola di pagamento a prima richiesta.
7. Come ha rilevato il Procuratore Generale, con la
nota illustrativa della richiesta di accoglimento
del
ricorso,
sottoscritta
dal
sostituto
Procuratore Generale Sergio Del Core, il
contratto autonomo di garanzia consente in ogni
caso e immediatamente di ottenere la prestazione
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per garanzia o, quanto meno, per accessorietà fra
del garante semplicemente affermando che è
mancato l’adempimento da parte del debitore
principale ancorché il titolo costitutivo del
debito principale sia nullo, annullabile,
rescindibile ovvero inesistente, salva restando
la possibilità per il garante di proporre (cosa
Tribunale di Treviso)
presentis
exceptlo doli generalls seu
nel caso in cui la richiesta di
pagamento appaia
prima facie
frutto di un
comportamento abusivo e fraudolento del creditore
beneficiario della garanzia.
8. Il contratto autonomo di garanzia si distingue
per
l’assenza
di
accessorietà
rispetto
all’obbligazione principale a carico del soggetto
garantito (Case. civ. sezione prima n. 20746 del
10 ottobre 2011). Conseguentemente deve ritenersi
fondato il ricorso proposto dal Comune in quanto
la rilevata connessione per garanzia o per
accessorietà fra i due giudizi è inesistente
proprio in forza della natura del contratto in
base al quale è stata proposta la domanda di
pagamento da parte del Comune.
9.
Va pertanto accolto il ricorso, cassato il
provvedimento impugnato e rimesse le parti
davanti al Tribunale di Treviso che regolerà
anche le spese del presente giudizio.
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che non è avvenuta nel giudizio davanti al
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
cassa il
provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al
Tribunale di Treviso anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.