Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23888 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 03/09/2021), n.23888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18079-2015 proposto da:

B.M.M., P.G.M., S.V.,

ST.VA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

L. LAGRANGE 1, presso lo studio degli avvocati PIRAINO CARMELO,

GOLISANO PIETRO, rappresentai e difesi dall’avvocato SEBASTIANO

GHIRLANDA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA già AUSL n. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO MERLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2314 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/07/2014 R.G.N. 1405/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 14 luglio 2014, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da B.M.M., P.G.M., S.V. e St.Va., volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’ordine di servizio dell’8 giugno 2004, con il quale i ricorrenti erano stati assegnati al servizio di pronta disponibilità notturna e festiva presso il (OMISSIS) all’interno del (OMISSIS);

in particolare, il giudice di secondo grado ha valorizzato la disposizione contrattuale secondo cui tutti i dirigenti medici sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia medica e di pronta disponibilità, evidenziando l’unicità del (OMISSIS);

per la cassazione della sentenza propongono ricorso B.M.M., P.G.M., S.V. e St.Va., affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del CCNL per la dirigenza medica del 2005, per aver la Corte ritenuto che nel (OMISSIS) non vi sia autonomia delle funzioni di ciascun singolo servizio, in contrasto con quanto previsto nel progetto obiettivo nazionale per la salute mentale;

con il secondo motivo si allega genericamente la violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, affermandosi il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno attesa l’illegittimità dell’ordine di servizio;

il primo motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto;

va premesso, al riguardo, che correttamente la Corte d’appello ha evidenziato come il (OMISSIS) costituisca un unico servizio e come la sua organizzazione sia di natura strutturale con un’unica pianta organica;

può aggiungersi che il (OMISSIS) è organizzato in unità operative complesse territoriali cui si affianca un (OMISSIS) (uno soltanto per tutto il territorio) che è una struttura semplice a valenza dipartimentale, che, cioè, appunto, opera per tutto il territorio;

in questo contesto, l’organizzazione dei dirigenti medici all’interno del (OMISSIS) è ad esso rimessa, talché il personale può essere assegnato all’una od all’altra struttura indifferentemente: le articolazioni territoriali del Dipartimento trovano collocazione esclusivamente nel Distretto e la gestione è ascrivibile al responsabile del Dipartimento;

in modo corretto, quindi, la Corte ha ritenuto che, essendo il (OMISSIS) un unico servizio, l’organico del (OMISSIS) non può in alcun modo considerarsi separato rispetto all'(OMISSIS), il (OMISSIS) che di esso fa parte integrante al pari delle strutture territoriali complesse;

deve aggiungersi a tali considerazioni la circostanza che l’art. 14, comma 10 del CCNL dirigenti medici prevede che “tutti i dirigenti medici sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia medica e di pronta disponibilità”;

non può, quindi, accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui non opererebbe nella specie la mentovata disposizione bensì esclusivamente l’art. 17, che sarebbe dotato di specialità rispetto ad essa, a mente del quale sarebbero tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dirigenti in servizio “presso unità operative con attività continua, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali”;

ed invero, va ribadito, invece, al riguardo, come tale ultima norma contrattuale vada letta in combinato disposto con la precedete proprio alla luce dell’unitarietà strutturale del (OMISSIS) di cui fanno parte le strutture complesse territoriali nonché quelle semplici quali l'(OMISSIS) ed il (OMISSIS);

proprio alla luce del programma obiettivo di psichiatria nazionale richiamato da parte ricorrente, infatti, tutte le unità operative di cui si compone il (OMISSIS) svolgono attività continuativa e, pertanto, tutti i dirigenti medici addetti sono tenuti alla pronta disponibilità;

e’ evidente che la normativa attiene ad un piano generale e che, per fare un esempio, l’unità operativa laboratorio analisi non sarà tenuta alla attività continua; non così, invece le unità operative territoriali e centrali del (OMISSIS) che, proprio alla luce delle peculiarità della funzione svolta, non possono che svolgere attività continuativa;

contrariamente a quanto osservato da parte ricorrente, il ruolo del personale è unico, è sottoposto alle direttive del Capo Dipartimento, e, proprio alla luce di tale uni arietà e della connessione della pronta disponibilità alla natura continuativa dell’intero servizio offerto dal Dipartimento, soltanto eventuali esigenze strutturali e funzionali consentirebbero di escludere taluni dirigenti dalla pronta disponibilità in ragione delle strette esigenze funzionali contrattualmente previste;

deve, quindi, confermarsi che, per espressa previsione contrattuale, tutti i dirigenti medici che operino nell’ambito del medesimo (OMISSIS) sono tenuti alla attività di pronta disponibilità, trattandosi di prestazione aggiuntiva, disposta contrattualmente, per la quale è prevista una corrispondente retribuzione compensativa;

il secondo motivo, con cui si deduce genericamente la violazione di norme di diritto con riguardo al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del daino è inammissibile;

per costante giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti, Cass. n. 7224 del 2020), in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia;

e’ evidente che un generico richiamo all’illegittimità del comportamento dell’Azienda, peraltro escluso in radice da quanto affermato con riguardo al primo motivo, in assenza di qualsivoglia elemento a sostegno dello stesso, rende la censura inammissibile;

alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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