Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23887 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10891/2019 proposto da:

A.Y.I., elettivamente domiciliato in Roma, via Teofilo

Folengo n. 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni

Maria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.Y., proveniente dalla terra del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 28 dicembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha rilevato che il racconto fornito dal ricorrente in merito alle ragioni del suo espatrio non risultava credibile, perchè assolutamente generico; e anche lacunoso nei suoi “aspetti fondamentali”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dal report GGSHRLCG 2017, il Ghana non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo del Paese – ha annotato il decreto – lo manifesta come “uno dei paesi più stabili dell’Africa occidentale”, negli ultimi decenni.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione; del resto, “non può ritenersi sufficiente a tale scopo” – è stato anche aggiunto – “la partecipazione a corsi di italiano o lo svolgimento di un tirocinio”.

3.- Avverso questo provvedimento A.Y. ha presentato ricorso, affidato a cinque motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente risultano così intestati:

(i) il primo motivo, “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”;

(ii) il secondo motivo, “mancata assunzione dell’onere probatorio”;

(iii) il terzo motivo, “sussistenza del diritto di asilo”;

(iv) il quarto motivo, “sulla protezione sussidiaria”; (v) il quinto motivo, “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6”.

5.- Il primo motivo segnala che il Tribunale ha mancato di procedere alla concessione della fissazione di udienza, come pure avrebbe dovuto, difettando nella specie la videoregistrazione della audizione del richiedente da parte della Commissione territoriale.

6.- Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi in difetto la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più recenti, Cass., 17 aprile 2019, n. 10786; Cass., 26 giugno 2019, n. 17076).

7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi.

8.- Il ricorso va dunque accolto e di conseguenza cassato il decreto impugnato. Per l’effetto, la controversia va rinviata al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni inerenti alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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