Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23887 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22722/2014 R.G. proposto da:

C.G. e C.P., elettivamente domiciliati in

Roma, via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell’avv. Valenza

Massimo, rappresentati e difesi dall’avv. Costa Maria Angela, giusta

procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/18/13 della Commissione tributaria

regionale di Venezia-Mestre 18, depositata in data 24 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a Irpef per l’anno di imposta 2003 notificati a C.G. e C.P..

2. Ha rilevato il giudice di appello la correttezza della procedura impositiva, trattandosi nella specie di imputazione ai soci di una s.r.l. a ristretta base partecipativa dei maggiori ricavi definitivamente accertati a carico della società, in relazione alla quale i soci avevano avuto sufficiente notizia della relativa contestazione nella fase amministrativa.

3. Per la cassazione della citata sentenza C.G. e C.P., ricorrono con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art.7” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di rilevare che, come implicitamente accertato dalla sentenza di primo grado, l’avviso di accertamento nei confronti della società C. Costruzioni s.p.a., poi divenuta La Società Veneta Costruzioni s.r.l., non era mai stato allegato agli atti e dunque era inutilizzabile al fine di inferire la legittimità dell’accertamento nei confronti dei soci.

b. Secondo motivo: “Omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, artt. 2727 e 2729 c.c.” deducendo che la motivazione della sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere che l’accertamento a carico della società fosse valido e quindi utilizzabile, sia in relazione alla sua presunta definitività, sia in relazione all’accertata sussistenza di utili extra bilancio.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo denuncia l’omessa allegazione dell’avviso di accertamento inviato alla società. La censura, in violazione del principio di completezza del motivo di ricorso desumibile dal combinato disposto degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, omettere di trascrivere e/o allegare l’avviso di accertamento inviato ai soci, in tal modo non consentendo alla Corte di verificare l’asserita mancata allegazione; tanto più in una fattispecie in cui l’Agenzia delle Entrate, a pagina 4, del controricorso trascrive un passo della motivazione dell’avviso inviato ai soci in cui si afferma testualmente che l’avviso a carico della società è stato allegato. Quindi la censura in esame omette anche di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che afferma che l’avviso di accertamento notificato ai soci contiene “le parti essenziali” delle circostanze rilevate a carico società (utili extracontabili), circostanza sostitutiva dell’allegazione, idonea comunque a escludere la nullità dell’avviso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42.

5. Il secondo motivo è inammissibile. La censura lamenta l’insufficienza della motivazione nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’avviso notificato ai soci riproducesse i dati essenziali dell’avviso notificato alla società. La presente controversia è tuttavia regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, che non prevede più tra i vizi di motivazione quello della sua insufficienza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

6. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna C.G. e C.P. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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