Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23887 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 23/11/2016), n.23887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIUALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15065-2012 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,

P.Za Unità 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO DI MEGLIO, GIOVANNI

MATARESE, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., M.F., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Portuense 104, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONIO SALEMME, RUGGI D’ARAGONA GIANCARLO VIOLANTE, RUGGI

D’ARAGONA BRUNO, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Fabio Valeriani per delega avvocato Di Meglio, e

l’avvocato Violante Ruggi D’Aragone, che si riportano agli atti e

alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario

Giovanni, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. La ricorrente impugna la sentenza n. 1211/2011 della Corte di appello di Napoli, depositata il 12/04/2011, formulando quattro motivi. Resistono con controricorso le parti intimate.

B. La ricorrente così riassume la vicenda processuale (pagg. 43-45 del ricorso).

“1) Ca.Ma. (e ora gli eredi sig.ri M.) e C.G., sono proprietatie per la giusta metà ciascuna dell’appezzamento di terreno in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS), part.lla (OMISSIS) di are nove e centiare cinquantuno (9,51); 2) con scrittura privata (OMISSIS), autenticata nella firma dal notaio D.G.D. coadiutore del notaio S.L. da Napoli, la sig.ra Ca.Ma. autorizzava la nipote sig.ra C.G. a costruire sul fondo comune “Un comodo rurale”, con espressa dichiarazione “di non rivendicare alcun diritto di proprietà sulla costruzione”: 3) realizzato un modesto fabbricato ad un piano con annesso locale di sgombero e sottostante cisterna, la sig.ra C.G. era tratta a giudizio dalla stessa sig.ra. C.M. con atto di citazione notificato in data 19.3.1996, secondo cui mai l’avrebbe autorizzata a tanto, donde la richiesta in via principale di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dei manufatti e, in via gradata, di accessione al suolo dei manufatti e di risarcimento dei danni; 4) costituitasi tempestivamente in giudizio, la sig.ra C.G. deduceva di essere stata autorizzata dalla sig.ra Ca. a costruire quei manufatti e chiedeva rigetto della domanda, accertamento e declaratoria del diritto di superficie radicatosi in un favore e, comunque, l’avvenuta consensuale divisione del fondo; inoltre, spiegava domande subordinate per declaratoria di avvenuta rinuncia della sig.ra Ca.Ma. a diritti sul fabbricato e accertamento della sua buona fede nella realizzazione dello stesso con le conseguenze di legge; chiedeva, infine, disporsi la divisione del fondo e l’attribuzione della quota comprensiva dei fabbricati da lei edificati; 5) all’udienza del 19.5.1998 le parti si presentavano spontaneamente innanzi al Giudice della nona sezione civile del Tribunale, ove l’attrice, sig.ra Ca.Ma., in contrasto con quanto esposto nel suo libello introduttivo, dichiarava di avere autorizzato la nipote sig.ra C. e costruire una cisterna e una piccola casa di circa 35 mq.; 6) ammessi ed espletati ctu e supplemento per la divisione del fondo in due quote e ignorate le dichiarazioni confessorie della sig.ra Ca.Ma., il Tribunale con la sentenza parziale n. 87103 disponeva la demolizione dei fabbricati e con la sentenza definitiva n. 8890/04 la divisione del fondo in due quote da attribuire alle parti mediante sorteggio; 7) con la sentenza impugnata n. 1211/2011, la Corte di Appello, in riforma della sentenza definitiva, quanto all’attribuzione delle quote, disponeva che le stesse fossero attribuite direttamente alla sig.ra C. quella recante il n. 1, comprensiva della cisterna da lei realizzata, e agli eredi della sig.ra Ca. quella recante il n. 2 corrispondente ad area libera; inoltre, confermava la sentenza parziale del Tribunale n. 87/03 quanto alla demolizione dei fabbricati e la sentenza definitiva n. 8890/04 quanto al regime delle spese; 8) il Comune di Forio era ed è privo di qualsiasi Piano Regolatore, sicchè la materia urbanistico/edilizia è disciplinata dalle leggi nazionali e regionali e l’indice di costruzione previsto per la zona corrisponde allo 0,03 mc/mq, donde la possibilità pregressa e attuale di consentire sul fondo comune delle pasrti una costruzione di circa 27,00 mc., corrispondenti a mq. 9,00 di superficie per m. 3,00 di altezza. Pertanto, il consenso dato dalla sig.ra Ca. per la costruzione di una casa di circa 105 mc (mq 35 di superficie x mt 3 di altezza mc 105) superava di gran lunga l’indice di costruzione previsto per il fondo comune; 9) l’istanza di condono edilizio presentata dalla sig.ra C. non compromette eventuali fatture analoghe utilizzazioni della quota di fondo attribuita ai sigf.ri M., quali eredi della sig.ra Ca.Ma.; 10) i Giudici, del merito hanno ignorato le dichiarazioni confessorie di quedt’ultima e, conseguentemente, hanno omesso ogni motivazione su punto decisivo della controversia; 11) gli stessi Giudici e, segnatamente, la Corte di Appello non hanno tenuto conto della normativa di cui all’art. 100 c.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c., e artt. 228 e 229 c.p.c. erronea e insufficiente motivazione – omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “. Nella citazione la sig.ra Ca.Ma., comproprietaria del fondo, aveva chiesto la demolizione dei manufatti costruiti sul fondo comune. Era stata opposta la legittima costruzione degli stessi sulla base di una scrittura privata autenticata del (OMISSIS). Era risultato, invece, che la Ca. aveva dichiarato all’udienza del 19 maggio 1998, avanti al Tribunale di Napoli, “che mai è stata attuata una divisione (del fondo) tra le parti (…) di avere autorizzato la nipote alla realizzazione di un comodo rurale che doveva essere… una cisterna ed una piccola casa di circa 35 mq, mentre in realtà è stata realizzata una casa di 100 mq…” Ad avviso della ricorrente, tali dichiarazione integravano una chiara confessione giudiziale, come prevista e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c., e degli artt. 228 e 229 c.p.c.”. Tale circostanza non era stata valuta dai giudici di merito, anche in conseguenza delle errate conclusioni del CTU, che aveva affermato che l’unico comodo rurale la cui realizzazione era stata autorizzata dal Comune risultava essere la cisterna, senza tener conto che tali conclusioni si fondavano su affermazioni di un tecnico comunale in assenza dei relativi atti assoggettati a sequestro dell’autorità giudiziaria. Nè i giudici di merito avevano valorizzato il contenuto dell’atto di notorietà allegato dalla odierna ricorrente all’istanza di condono.

2. Col secondo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 2, – erronea e insufficiente motivazione – omessa motivazione su punto decisivo della controversia – irragionevolezza – violazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Da ricorrente aveva costruito i manufatti in questione nella stessa epoca su un terreno inedificabile, tanto da chiederne il condono successivamente, richiesta che presupponeva la proprietà e/o comproprietà esclusivamente dell’area occupata dalle costruzioni, senta alcuna incidenza e/o compromissione delle rimanenti aree”. La condizione giuridica dei luoghi ai fini della possibilità di costruire non era mutata nel tempo. Precisa la ricorrente che “nessuna costruzione poteva essere realizzata su quel fondo comune negli anni 90/91 e nessuna costruzoine può essere tuttora realizzata (cfr certificazione comunale di destinazione urbanistica”. Ricostruendo la normativa urbanistica applicabile, afferma la ricorrente che nessun Piano Regolatore per il Comune di Forio è stato mai approvato e che “la normativa applicabile in quell’area esterna al perimetro del centro abitato si confonde a quella dettata dal combinato disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9 e della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 44 che richiama la L.R. 20 marzo 1982, n. 17, art. 4 (c.d. Legge D’Angelo), secondo la quale per la edificazione di opere a destinazione residenziale si applica l’indice fondiario di 0,03 mc/mq”.

Di conseguenza, “con una proprietà di circa 900 mq di terreno era possibile realizzare legittimamente un edificio a destinazione residenziale avente una volumetria di appena 27,00 mc, corrispondenti a mq. 9,00 per m. 3,00 di altezza”. La Ca. aveva dato il suo assenso “alla ricorrente per la costruzione, oltre che della cisterna, di un edificio di circa mq. 35,00″. Da ciò il consenso alla realizzazione di un’opera che già superava largamente la edificabilità ammessa, atteso che con mq. 35,00 di superficie per una altezza di m. 3,00 si ottiene una volumetria para a mc 105,00, cioè quasi 4 volte superiore a quella ammessa dalla normativa vigente all’epoca come all’attualità”. Inoltre, ove l’istanza di condono dovesse essere accolta (la pratica non è stata ancora esaminata) “la volumetria dell’edificio condonato graverà unicamente sulla porzione del fondo attribuita alla sig.ra C. dalla Corte di Appello di Napoli con la conseguenza che, in futuro, a fronte di eventuali nuove iniziative, l’edificio impegnerà esclusivamente quella porzione di fondo, determinandone la eventuale saturazione già consolidata, con esclusione di nuove potenzialità edificatorie”. Con l’ulteriore conseguenza che “la porzione di fondo attribuita alla sig.ra Ca. e, per essa, agli eredi sig.ri M., non risulterà coinvolta nei rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, pertanto, non sarà gravata da alcun vincolo di pertinenzialità urbanistica; con la conseguenza che eventuali nuove opportunità edificatorie attribuite a questa porzione di fondo da uno strumento urbanistico che, comunque, dovrà pur essere “prima o poi” predisposto e approvato, non saranno in alcun modo limitate o compromesse dalla presenza sulla porzione di proprietà attribuita alla sig.ra C.G. dell’edificio eventualmente condonato”. Di qui ancora “la assenza di qualsiasi giustificazione o motivazione atta a sostenere un provvedimento di demolizione di opere per le quali è pendente istanza di condono, non apportando la loro permanenza alcuna lesione ai diritti e agli interessi degli attributari dell’altra porzione del fondo, sig.ri M.F. e M.G.”.

3. Col terzo motivo si deduce: Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., irragionevolezza illogicità (art. 360 c.p.c., n. 3)”. La carenza di interesse, originaria e/o sopravvenuta quanto alla domanda della sig.ra Ca.Ma. determina la cessazione della materia del contendere. Tale carenza di interesse è conseguenza della “presentazione da parte della ricorrente sig.ra C. della istanza di condono edilizio ex L. 23 dicembre 1991, n. 724”, che “aveva scongiurato (anche per il futuro il verificarsi di possibili lesioni dei diritti e interessi (..) degli atributari dell’altra porzione del fondo, Sig.ri M., e una volta disposta la attribuzione diretta delle quote” doveva essere dichiarata la “sopravvenuta carenza di interesse le domande di ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione dei manufatti come le domande subordinate di accessione e di risarcimento danni”. Poteva comunque essere pronunciata condanna condizionata alla assegnazione ai sig.ri M. della parte di fondo “indicata con il n. 1 (uno) nella consulenza tecnica suppletiva” dell’estrazione a sorte dei lotti”. Infine la pronuncia di demolizione richiesta dalla Ca…. Riposava sul duplice presupposto della comunione del fondo e della mancanza del suo consenso alla costruzione dei fabbricati della ricadente sigra C., (..) una volta proceduto all’assegnazione alla Ca., per lei, ai sigg. M. di una porzione di fondo (n. 2 nella consulenza tecnica suppletiva) libera… ed esente da qualsivoglia pregiudizio legato alla abusiva edificazione da parte della C. la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere superata la richiesta pronuncia di demolizione”.

4. Col quarto motivo si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c. – erronea e insufficiente motivazione – omessa motivazione sul punto decisivo della controversia violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Osserva il ricorrente che “la Corte di Appello ha disposto la divisione del fondo mediante attribuzione diretta delle due quote, confermando nel resto la sentenza appellata e compensando le spese del grado”. Tale decisione e stata motivata, per il primo grado, sulla “soccombenza della ricorrente sulle questioni oggetto della sentenza non definitiva” e sulla proposizione di appello sul punto della sentenza definitiva”). Tale decisione è errata perchè “a) la sentenza non definitiva del Tribunale n. 87/03…ha accolto l’originaria domanda di demolizione del fabbricato della convenuta sig.ra C. (..); b) la successiva sentenza definitiva n. 8890/04 ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta sig.ra C. di divisione del fondo c) entrambe le sentenza (parziale e definitiva) risultano appellate dalla ricorrente sig.ra C., con richiesta di condanna della controparte alla spese del doppio grado di giudizio; d) riunite le impugnazioni, con unica comparsa conclusiva in appello l’appellante ha richiesto, tra altro, la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di gindizio”. La statuizione è errata perchè contraria all’art. 336 c.p.c., comma 1, così come interpretati dalla prevalente giurisprudenza, perchè la Corte di appello avrebbe dovrebbe procedere ad una nuova complessiva regolazione delle spese.

B. In sintesi la vicenda processuale e la decisione della Corte di appello.

1. Si tratta di costruzione di un fabbricato ad un piano con annesso locale e sottostante cisterna, realizzato su terreno in comunione tra zia ( Ca.Ma. poi deceduta e ora per lei in giudizio gli eredi) e la nipote (odierna ricorrente) in Ischia Forio. La costruzione viene realizzata sulla base di una scrittura privata tra le parti nel marzo 1990, riguardante letteralmente “un comodo rurale” con espressa dichiarazione della Ca. di “di non rivendicare alcun diritto di proprietà sulla costruzione”.

La zia ritiene che la costruzione sia stata realizzata in violazione degli accordi e nel marzo 1996 chiede il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dei manufatti e, in via gradata, l’accessione al suolo dei manufatti e il risarcimento dei danni.

La nipote si difende sulla base della scrittura e, in riconvenzionale, avanza varie domande e comunque chiede la divisione del terreno.

Viene accolta la domanda di demolizione, perchè il consenso, pure espresso nella scrittura, era riferibile solo ad un comodo rurale (la cisterna) poi realizzata dalla odierna ricorrente sulla base della concessione edilizia già chiesta precedentemente alla scrittura in questione (nel (OMISSIS)). Ritiene il giudicante che il tenore della scrittura privata era chiaro nell’escludere altre ipotesi. Viene accolta anche la riconvenzionale di divisione ma viene disposta l’assegnazione dei lotti Con estrazione a sorte e non già, come chiesto dalla nipote, l’assegnazione a sè del lotto contente la cisterna.

2. La corte d’appello conferma la decisione di primo grado quanto alla demolizione, perchè ritiene che non era staia concessa alcuna autorizzazione in tal senso, mentre accoglie la domanda di assegnazione alla nipote del lotto contenente la cisterna. Regola le spese confermando quelle di primo grado e compensando quelle dell’appello per reciproca soccombenza. Conferma quelle del primo grado per la soccombenza sulla questione della demolizione e per il resto (quanto alle spese di divisione) per mancata specifica impugnazione sul punto.

In particolare la Corte locale osserva, sul piano temporale, che vi era stata prima la costruzione della cisterna e poi successivamente la costruzione – abusiva – del fabbricato, così come accertato dal ctu. Osserva che correttamente il primo giudice aveva inquadrato la fattispecie, interpretando la scrittura nell’ambito dell’art. 1102 c.c., escludendo che vi fosse stata una concessione del diritto di superficie sul terreno interessato dalla costruzione.

C. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Il primo motivo è infondato. Il contenuto delle dichiarazioni rese in giudizio dalla signora Ca. sono state valutate ed interpretate alla luce della scrittura privata intercorsa tra le parti (del (OMISSIS)) e sulla base delle risultanze processuali. I giudici di merito hanno escluso che si trattasse di confessione nel senso auspicato dalla ricorrente. Il motivo si riduce ad una richiesta, inammissibile in questa sede, di rivalutazione del materiale probatorio.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato. La presentazione della richiesta di condono (sulla quale peraltro l’amministrazione non risulta essersi pronunciata) non influisce sulla decisione, che riguarda l’inadempimento ad una scrittura intercorsa tra le parti (e le relative conseguenze).

3. Anche il terzo motivo è infondato. La presentazione di una istanza di condono (peraltro non ancora esaminata) non fa venir meno l’interesse della Ca. (e ora dei suoi eredi) alla domanda proposta.

4. E’ infine infondato anche l’ultimo motivo. La Corte di appello ha correttamente regolato le spese dell’intero giudizio sulla base del suo esito e della mancata impugnazione della regolazione delle spese per la domanda di divisione. La decisione è stata adottata, confermando la regolazione delle spese del primo grado quanto alla demolizione ed, appunto, ritenendo non impugnata la statuizione resa sulla divisione.

D. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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