Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23887 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23887 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ha pronunciato la seguente

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Paolo Minicuci, elettivamente domiciliato in Roma, via
Germanico 172, presso lo studio dell’avv. Natale
Carbone che lo rappresenta e difende, per procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

irrtra-to)-.4.L
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
emesso il 10 gennaio 2011 e depositato il 14 febbraio

2013

2011, R.G. n. 1273/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 22/10/2013

Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

1. Con ricorso del 14 gennaio 2010, Paolo Minicuci
ha chiesto alla Corte di appello di Catanzaro la
condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subìto per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio amministrativo iniziato
davanti al T.A.R. Calabria il 16 luglio 1996 e
non

ancora

definito

al

momento

della

presentazione del ricorso per equa riparazione.
2. La Corte di appello di Catanzaro ha respinto il
ricorso rilevando la mancata presentazione nel
giudizio presupposto dell’istanza di fissazione
di udienza da parte del Minicuci, nonostante
l’avviso di perenzione del giudizio notificatogli
il 22 febbraio 2010 ex art. 9 della legge n. 205
del 21 luglio 2000.
3. Ricorre per cassazione Paolo Minicuci affidandosi
a due motivi di ricorso con i quali deduce: a) la
erronea e falsa applicazione degli artt. 2 della
legge n. 89/2001 e 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, della legge n. 133 del 6

g

à,1-72

2

Rilevato che:

agosto 2008 e dell’art. 111 della Costituzione
nonché la omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione; b) la carenza e
illogicità della motivazione in ordine alla
mancata liquidazione del danno patrimoniale e
non.

delle Finanze.
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato infatti, in tema di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, l’innovazione introdotta dall’art. 54,
comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133,
secondo cui la domanda non è proponibile se nel
giudizio davanti al giudice amministrativo, in
cui si assume essersi verificata la violazione,
non sia stata presentata l’istanza “di prelievo”
ai sensi dell’art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n.
642, lascia sussistere la irragionevole durata
del processo presupposto, ove sussista la
violazione delle norme della citata legge n. 89
del 2001, con riguardo al periodo anteriore (cfr.

Cass. civ. sezione VI-1 n. 5317 del 4 marzo
2011).

A tale conclusione questa Corte è

pervenuta, in mancanza di una disciplina
transitoria o di esplicite previsioni contrarie,
in applicazione del principio

tempus regit actum,

e sulla base del rilievo che, altrimenti

3

4. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e

opinando, l’introduzione del suddetto presupposto
processuale si risolverebbe in un mero espediente
legislativo per cancellare la responsabilità
dello Stato per l’irragionevole durata del
processo ed il corrispondente diritto all’equa
riparazione del cittadino, riconosciuto e

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2.
6. Con recente pronuncia di questa Corte

(Cass. cív.

n. 3740 del 15 febbraio 2013) è stato deciso che,

nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre
2010, la presentazione dell’istanza di prelievo
condiziona la proponibilità della domanda di
indennizzo anche per il periodo anteriore alla
presentazione medesima.
7. Nel motivare tale decisione si evidenziato che il
su

riguarda

principio

richiamato

l’interpretazione del testo originario del D.L.
n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione n.
133 del 2008, avente il seguente tenore: La
domanda di equa riparazione non è proponibile se
nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in
cui si assume essersi verificata la violazione di
cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma
l, non è stata presentata un’istanza ai sensi del
R.D. 27 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2;
che,

tuttavia,

successivamente

4

il

quadro

garantito dall’art. 6, par. l, della Convenzione

normativo di riferimento è mutato, giacché l’art.
3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009,
n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il
riordino del processo amministrativo) – in vigore
dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al

un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n.
642, art. 51, comma 2, sono sostituite dalle
seguenti l’istanza di prelievo di cui all’art.
81, comma l, del codice del processo
amministrativo, ne’ con riguardo al periodo
anteriore alla sua presentazione.
8. Tale giurisprudenza conseguente al mutamento
legislativo descritto non è però applicabile al
caso in esame in cui la proposizione del ricorso
per equa riparazione è avvenuta prima della
modifica dell’art. art. 54, comma 2 del D.L. n.
112 del 2008.
9. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione del decreto impugnato e decisione nel
merito, resa possibile dalla mancanza di
ulteriori elementi istruttori da acquisire al
fine del riconoscimento e della liquidazione del
diritto all’equa riparazione. In applicazione
degli standard seguiti da questa Corte per la
liquidazione di indennità relative ai giudizi
amministrativi ultradecennali può pervenirsi a
una liquidazione pari a 6.250 euro.

5

D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, le parole

10.11 Ministero intimato va pertanto condannato al
pagamento della predetta somma con interessi
dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese
processuali del giudizio di merito e di
cassazione.
P.Q.M.

impugnato,

e,

decidendo nel merito, condanna il

Ministero @ella Giustiib al pagamento in favore del
ricorrente, della somma di 6.250 euro, a titolo di equa
riparazione ex legge n. 89/2001, con interessi legali
dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al
pagamento delle spese processuali del giudizio di
merito, liquidate in euro 1.140 di cui 50 per spese,
600 per diritti e 490 per onorari, oltre accessori di
legge, e del giudizio di cassazione liquidata in 550
euro, oltre 100 euro per spese e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto

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