Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23887 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. III, 15/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10999/2010 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G.A. GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato PESIRI

Michele, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza Generale per l’Italia, già

Zurigo SA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 274, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO FORTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTUCCI DE MAGISTRIS Gaetano, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 812/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.12.08, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Michele Pesiri che si riporta agli

scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 5/3/2009 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. dalla S.A. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Sant’Angelo dei Lombardi 24/1/2003, condannava la sig. S.G. e la compagnia assicuratrice Zurigo Assicurazioni s.p.a. al risarcimento del danno estetico dalla prima lamentato all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la S. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la Zurigo Insurance p.l.c. (già Zurigo s.a.).

L’intimata S. non ha svolto attività difensiva.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 32 Cost..

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore dei ricorrenti nella memoria, dovendo al riguardo ribadirsi l’applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009, alle sole controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore dalla detta legge, e non anche pertanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato come nella specie pubblicato o depositato anteriormente, che rimangono conseguentemente assoggettate alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (ovvero a quella ancora anteriormente vigente) (cfr. Cass., 23/11/2010, n. 23669;

Cass., 26/10/2009, n. 22578), giacchè la L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali, e non è irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella, manifestamente infondato essendo pertanto anche qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost.

(v. Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 16/12/2009, n. 26364);

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Zurigo Insurance p.l.c. (già Zurigo s.a.), seguono la soccombenza, mentre non è viceversa a farsi luogo a pronunzia spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Zurigo Insurance p.l.c. (già Zurigo s.a.), che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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