Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23887 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23887

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12731-2016 proposto da:

AVV. P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all’avvocato

RICCARDO MEANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10699/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata 1’1/12/2015; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 10699/44/2015, depositata il primo dicembre 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’avv. P.F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso cartella di pagamento per tributi erariali relativi all’anno d’imposta 2006, in quanto notificato a mezzo posta privata. Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’agente della riscossione non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, in materia di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo l’erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo resa dal giudice di primo grado, per essersi avvalso il contribuente, per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un licenziatario privato.

Preliminarmente va dato atto che tardivamente, lo stesso giorno della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato copia di decreto di archiviazione reso dal GIP presso il Tribunale di Nola nei confronti del P. in relazione ai reati di cui all’art. 81 c.p. e il D.L. n. 74 del 2000, art. 4.

Detta produzione documentale è dunque inammissibile e, in ogni caso, ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio sulla base delle osservazioni che seguono.

Il motivo addotto a sostegno del ricorso è inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155).

La sentenza impugnata, ha, infatti, pronunciato in materia in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095).

A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

Parte ricorrente non solo non ha prospettato argomenti nuovi atti a giustificare il mutamento di detto indirizzo, ma si è riferita di fatto ad un’unica pronuncia di questa stessa Corte (Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter dictum, quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile a consegna diretta dell’atto, che di là dalla precisa e non contestata affermazione resa dalla CTR secondo cui nella fattispecie in esame tale possibilità doveva ritenersi esclusa, riguardo all’ufficio finanziario, dal fatto che alcuna sottoscrizione era apposta sull’avviso di ricevimento da parte di addetto dell’amministrazione ricevente, non è in alcun modo riferibile alla notifica del ricorso nei confronti dell’agente della riscossione, essendo ammessa la notifica per consegna diretta, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, comma rimasto invariato pur a seguito della modifica del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 16 da parte dell’art. 9, comma 1, solo all’ufficio del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle Entrate) ed all’ente locale.

Appare necessario, però, dar conto di se ed in che modo incida su tale univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente controversia l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La L. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11 cod. prel. c.c., comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.

Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma 58 che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 29 agosto 2017) “d’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. u – quater)” “determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.

Manifestamente infondato è invece il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta pretesa nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,115 e 116 c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo sostanzialmente la natura apparente della motivazione.

Tale assunto è palesemente privo di fondamento, avendo la pronuncia della CTR, con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, richiamato, come si è detto, in modo pertinente la giurisprudenza di questa Corte in materia, alla quale si è adeguata, palesando in modo assolutamente chiaro la ratio decidendi sottesa alla decisione in questa sede impugnata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo. Nulla va infine statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’agente della riscossione, non avendo quest’ultimo svolto difese.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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