Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23886 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8678/2019 proposto da:

S.B.E., elettivamente domiciliato in Padova, via

Foscolo n. 13, presso lo studio dell’avv. Elisabetta Costa, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.B.S., proveniente dalla terra (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 30 gennaio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha ritenuto il racconto del richiedente in punto di ragioni dell’espatrio “poco credibile”, “generico” e “contraddittorio”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dal report EASO 2017, il Bangladesh non presenta, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. La “situazione generale” – ha annotato il decreto – “può dirsi sostanzialmente tranquilla”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino siffatta concessione; sì che non potrebbe comunque essere valorizzata la circostanza per cui il richiedente ha “lavorato per brevi periodi di tempo in forza di contratti a tempo determinato in ambito agricolo”.

3.- Avverso questo provvedimento S.B.S. ha presentato ricorso, affidato a un motivo di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva, al limitato fine di una “eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo svolto dal ricorrente assume “mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Ad avviso del ricorrente, in particolare, il “Tribunale si è limitato a motivare in via del tutto generale e poco esaustiva sul Gambia, senza specificare perchè è stata negata la protezione sussidiaria all’odierno ricorrente, il quale, secondo lo scrivente, al contrario ne appare meritevole”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Sviluppato in termini del tutto generali e astratti dalla fattispecie concreta, nei fatti il ricorso non viene a confrontarsi con la motivazione resa dal Tribunale. Questa, da un lato ha rilevato la non credibilità del racconto del richiedente; dall’altro, ha ritenuto la situazione del territorio gambiano estranea all’eventualità di conflitto generalizzato sulla scorta di documentazione aggiornata e attendibile.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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