Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23886 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23886 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente contro
Salvatore Iannotti;

– intimato –

Gto3s
2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso
il 15 giugno 2009 e depositato il 18 maggio 2010, R.G.
n. 52091/2007;

foir)

Data pubblicazione: 22/10/2013

Rilevato che:
1. Con ricorso del 30 marzo 2007, Salvatore
Iannotti, quale procuratore di Domenico e
Giuseppe Sardi, eredi di Raffaella Iannotti,
deceduta il 16 aprile 2003, ha chiesto alla Corte
di appello di Roma la condanna del Ministero

legge n.89/2001 subito per la durata eccessiva e
non ragionevole del giudizio civile iniziato
davanti al Tribunale di Benevento il 18 giugno
1980 e ancora in corso alla data di proposizione
del ricorso.
2. La Corte di appello di Roma, stimando in tre anni
la durata ragionevole del giudizio, ha accolto la
domanda liquidando in 20.000 euro l’indennità da
corrispondere al ricorrente, nella sua qualità di
procuratore di Domenico e Giuseppe Sardi.
3.

Ricorre per cassazione il Ministero della
Giustizia affidandosi a due motivi di ricorso con
i quali deduce: a) la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001;
b) la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
4 della legge n. 89/2001.

4. Con ordinanza del 15 maggio 2012 la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo con assegnazione di un
termine di sessanta giorni per la notifica del
ricorso.

5. All’udienza del 7 maggio 2013 il P. G., in persona

2

della Giustizia al risarcimento del danno ex

del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio
Patrone, ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso rilevando il mancato adempimento
dell’ordinanza emessa alla precedente udienza del
15 maggio 2012.

6. In mancanza della prova dell’avvenuta notifica
del ricorso va accolta la richiesta di
dichiarazione di inammissibilità senza alcuna
statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla
sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

Ritenuto che

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