Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23886 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17120-2016 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE COMANO 95,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO LUCISANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA STATUS DI RIFUGIATO POLITICO DI CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 647/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

J.B. ha proposto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27 aprile 2016, ha rigettato la domanda subordinata ed ha ravvisato una preclusione all’esame della domanda principale per mancanza di appello avverso la statuizione contraria del Tribunale.

Il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dall’interessato introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto e vizi motivazionali), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate, con l’effetto di devolvere impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare discrezionalmente le singole censure (Cass., sez. un., n. 9100/2015); inoltre, pur denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, esso non contiene specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015) e si risolve nella richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (in ordine alla credibilità del racconto del ricorrente, cioè al paventato pericolo di danno in caso di rimpatrio in (OMISSIS) per il timore di essere accusato della morte del figlio del sindaco della sua città, e alle condizioni di insicurezza nel paese d’origine), mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

Il secondo motivo introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazione di norme di diritto e vizi motivazionali), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate e senza una censura specifica all’argomentazione della corte circa il mancato appello e la conseguente preclusione al riesame della statuizione negativa del primo giudice sul riconoscimento dello status di rifugiato.

Il terzo motivo, in ordine alla valutazione dei pericoli cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio (che la corte ha motivatamente escluso), oltre ad introdurre cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei, comporta un nuovo giudizio di merito attraverso la richiesta di un’autonoma e impropria rivalutazione delle risultanze degli atti di causa.

Il ricorso è inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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