Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23885 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6459/2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo

n. 271, presso lo studio dell’avvocato Gigliotti Giacomo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.F., proveniente dalla terra della (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con decreto emesso in data 11 gennaio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha ritenuto il racconto del richiedente in punto di ragioni dell’espatrio “inverosimile e contraddittorio, nonchè in contrasto con le informazioni circa la situazione del paese di origine proprio con riferimento ai culti”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato che, secondo quanto riferito dal report URW 2018 e dal report EASO 2017, la regione dell’Edo State non presenta, nell’attuale, indici specifici di pericolosità.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino siffatta concessione; e che, del resto, va pure “tenuto conto che il ricorrente in Italia ha solo svolto corsi di lingua e di taglio e cucito, mentre nel proprio paese, dove secondo la sua stessa allegazione vive il figlio di circa sette anni di età, faceva il lavoro di stilista mentre la madre è un’insegnante e il padre era poliziotto”.

3.- Avverso questo provvedimento A.F. ha presentato ricorso, affidato a un motivo di cassazione.

Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva, al limitato fine di una “eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo, presentato dal ricorrente, assume la “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – omesso esame elementi di fatto”. Il Tribunale si è accontentato di osservazioni del tutto acritiche e generiche. Per contro, il “rimpatrio del ricorrente determinerebbe la possibile provazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Nei fatti, il ricorso non va oltre l’affermazione sopra trascritta: in nessun modo venendo (anche solo) ad allegare fatti e situazioni specifiche alla persona del richiedente. Nè, in via correlata del resto, indica dei fatti che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. In realtà, la motivazione svolta dal decreto impugnato non risulta proprio presa in considerazione dal ricorrente.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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