Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23885 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23885 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vito Losito, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cardinal De Luca 22, presso lo studio dell’avv.
Vincenzo D’Isidoro che lo rappresenta e difende, per
procura in calce al ricorso, il quale indica per le
comunicazioni il fax n. 0881/1880496 e i seguenti
indirizzi: e-mail segreteria@studiodisidoro.it ,

posta

certificata:

elettronica
segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it ;

– ricorrente –

Qd1(4
2013

contro
Ministero della Giustizia;
– intimato –

Data pubblicazione: 22/10/2013

avverso il decreto della

Corte d’appello di Lecce

emesso il 7 dicembre 2010 e depositato il 22 dicembre
2010, R.G. n. 761/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
alk.z,truu

Generale Dott. Immacolata Zen che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
l. Con ricorso del 22 giugno 2010, Vito Losito ha
chiesto alla Corte di appello di Lecce la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto
per la durata eccessiva e non ragionevole del
processo del lavoro svoltosi davanti al Tribunale
di Foggia dal 22 marzo 2005 sino al 26 maggio
2010.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in 2.000 euro
l’indennità e compensando le spese del giudizio
in considerazione del ridimensionamento della
domanda (rispetto alla richiesta di liquidazione
del danno in euro 6.000) e del comportamento
dell’Amministrazione della Giustizia che
sostanzialmente non si era opposta
all’applicazione dei parametri elaborati dalla
giurisprudenza.

2

l’accoglimento del ricorso;

3.

Ricorre per cassazione Vito Losito affidandosi
ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce
la violazione degli artt. 24, 38 e 111 della
Costituzione, degli artt. 91, 92, secondo comma,
e 93 c.p.c. e la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.

cui il ricorso è stato rinotificato presso
l’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di
ordinanza del 17 ottobre 2012.
Ritenuto che
l. Il ricorso è almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.
comportamento

Il

tenuto dal Ministero della

Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
2. Va pertanto accolto il ricorso, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e pronuncia nel
merito di compensazione per metà delle spese del
giudizio di merito e relativa condanna del
Ministero al pagamento della metà residua.
3. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.

3

4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il
ricorst), cassa il decreto impugnato, nella parte in cui
compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per metà le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il

quota che liquida per l’intero in 850 euro (50 per
spese, 400 per diritti e 400 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese processuali in favore dei difensori
antistatari, avv.to Luca Petroianni per il giudizio di
merito e Vincenzo D’Isidoro per il giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

Ministero della Giustizia al pagamento della residua

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