Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23885 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17852-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato FRANCISCO ORICCHIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha accolto, limitatamente alla misura delle differenze retributive dovute, da commisurare sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale, l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nei confronti di R.F., confermando nel resto la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato il diritto della predetta, docente non di ruolo, incaricata di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono, in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito “non di ruolo” quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – la posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratti di un impiegato “non di ruolo”, non assunto per pubblico concorso e non soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova; – la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed, in particolare, delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell’anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che la C. ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che successivamente alla comunicazione è pervenuto atto di rinuncia al ricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, pur essendo intervenuta rinuncia al ricorso, manca la prova della notifica alla controparte dell’atto di rinuncia;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., (notifica alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass. Sez. Un. n. 3876/2010);

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che la rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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