Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23884 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6458/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo

n. 271, presso lo studio dell’avvocato Gigliotti Giacomo, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.E., proveniente dalla (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 18 gennaio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di rifugio, il giudice del merito ha rilevato che i fatti riferiti dal ricorrente non evocano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla normativa vigente. Ha inoltre ritenuto la non credibilità del racconto, così fornito, giudicandolo “inverosimile e contraddittorio”: “il racconto risulta inattendibile”, si è concluso.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dal report EASO 2017, la regione nigeriana del Delta State non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo della regione – ha annotato il decreto – “non ha assunto un livello tale da far ritenere che, per il solo fatto di rientrare nel proprio paese, il ricorrente correrebbe un serio pericolo di vita”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha affermato che “la non credibilità e la genericità del racconto del richiedente costituiscono motivi sufficienti anche per negare la protezione umanitaria”.

3.- Avverso questo provvedimento M.E. ha presentato ricorso, affidato a un motivo di cassazione.

Il Ministero ha resistito, presentando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso lamenta “la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 5, comma 6 – omesso esame degli elementi di fatto”.

Ad avviso del ricorrente, “occorre doverosamente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che occorre sempre spiegare perchè fatti narrati dal ricorrente, ritenuti inidonei a fondare la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sarebbero altresì insuscettibili di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

5.- Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il “difetto di intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzione e allegazioni relative al rifugio politico alla protezione sussidiaria non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poichè questa è assoggettata a oneri deduttivi e allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità” (cfr. Cass., 21 aprile 2020, n. 7985).

6.- Il ricorso va dunque accolto e di conseguenza cassato il decreto impugnato, in relazione alla statuizione in materia di protezione umanitaria. Per l’effetto, la controversia va rinviata al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato, in relazione alla statuizione relativa alla materia della protezione umanitaria, e rinvia la controversia al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni inerenti alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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