Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23884 del 22/10/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 23884 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vincenza Antonietta Bracone e Benito Giuliani,
elettivamente domiciliati in Roma, via Cardinal De Luca
22, presso lo studio dell’avv. Vincenzo D’Isidoro che
li rappresenta e difende, per procure in calce ai
ricorsi, il quale indica per le comunicazioni il fax n.
0881/1880496 e i seguenti indirizzi: e-mail
segreteria@studiodisidoro.it,
posta elettronica
certificata: segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it ;
–
ricorrente
–
contro
et°33
2013
Ministero della Giustizia;
– intimato –
1
Data pubblicazione: 22/10/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emesso il 26 ottobre 2010 e depositato il 10 novembre
2010, R.G. n. 964/2009;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immaco ata Zeno che ha concluso per
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
l. Con ricorsi del 19 ottobre 2009, Vincenza
Antonietta Bracone e Benito Giuliani hanno
chiesto alla Corte di appello di Lecce la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto
per la durata eccessiva e non ragionevole della
procedura esecutiva svoltasi davanti al Tribunale
di Foggia e che aveva interessato i ricorrenti
dal 26 febbraio 1999 sino al 2 luglio 2009.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in 7.000 euro
l’indennità, in favore di ciascun ricorrente, e
compensando le spese del giudizio in
considerazione del ridimensionamento della
domanda (rispetto alla richiesta di liquidazione
del danno in euro 14.000 per ciascun ricorrente)
e del comportamento dell’Amministrazione della
Giustizia che sostanzialmente non si era opposta
emr
2
l’accoglimento del ricorso;
all’applicazione dei parametri elaborati dalla
giurisprudenza.
3.
Ricorrono per cassazione Vincenza Antonietta
Bracone e Benito Giuliani affidandosi ad un unico
motivo di ricorso con il quale deducono la
violazione degli artt. 24, 38 e 111 della
e 93 c.p.c. e la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia
cui i ricorsi sono stati rinotificati presso
l’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di
ordinanza del 17 ottobre 2012.
Ritenuto che
1. I ricorsi sono almeno in parte fondati. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.
comportamento
Il
tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto gli odierni ricorrenti ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del loro diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
2. Vanno pertanto accolti i ricorsi, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e pronuncia nel
merito di compensazione per metà delle spese del
giudizio di merito e relativa condanna del
3
Costituzione, degli artt. 91, 92, secondo comma,
Ministero al pagamento della metà residua.
3. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione,
ricorsi, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui
compensa per metà le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della residua
quota che liquida per l’intero in 1.140 euro (50 per
spese, 600 per diritti e 490 per onorari). Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 550 oltre 200 euro per
esborsi e accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese processuali in favore del difensore
antistatario, avv.to Vincenzo D’Isidoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.
compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,