Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23883 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/10/2020), n.23883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso.532-2012 preposte. da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

MALATESTA;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO CAMILLI;

– controricorrente –

– al principale e all’incidentale –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 213 /2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2002 e 2003, l’Ufficio iscrisse a ruolo le somme dovute da Scil s.r.l., comprensive di accessori. Trasmessi i ruoli esecutivi all’Agente della riscossione (all’epoca, Equitalia Polis s.p.a.), quest’ultimo emise la cartella n. (OMISSIS), dell’importo di Euro 33.861.401,04 e – stante la difficoltà di procedere alla notifica della cartella presso la sede sociale – notificò la stessa, a mezzo lettera raccomandata, presso la residenza del liquidatore della società, P.C., in data 15.6.2007. Il P. – sostenendo di non essere più il liquidatore/legale rappresentante della società al momento della detta notifica – impugnò la cartella in proprio dinanzi alla C.T.P. di Roma, che rigettò il ricorso con sentenza n. 332/41/2009, stante la riscontrata carenza di legittimazione attiva del ricorrente. La C.T.R. del Lazio, però, con sentenza del 21.7.2011, accolse l’appello del P., affermandone la piena legittimazione ad impugnare la cartella – quale, a suo dire, unico rimedio esperibile per far rilevare l’illegittimità della notifica della cartella stessa, anche a discarico di responsabilità nei confronti della Scil s.r.l. – con conseguente declaratoria di nullità di detta notifica e della non debenza di esso appellante di alcunchè a titolo personale, in relazione alla pretesa erariale.

L’Agente della riscossione, frattanto divenuto Equitalia Sud s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso P.C.. L’Agenzia delle Entrate ha pure impugnato incidentalmente la sentenza d’appello, sostanzialmente in seno al controricorso, sulla base di tre motivi, cui resiste il P. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Ci si duole, in sostanza, della erroneità della decisione laddove la C.T.R. ha ritenuto incontestabile la legittimazione ad impugnare la cartella da parte del P., perchè destinatario della cartella stessa in un momento in cui egli non era più il L.R. della società, benchè l’Agente della riscossione fosse invece a conoscenza della corretta identità del nuovo liquidatore. Sia l’Agente della riscossione, che l’Agenzia delle Entrate, evidenziano infatti che nessuna pretesa era stata avanzata nei confronti del P. in proprio, sicchè egli non aveva alcun titolo per impugnare la cartella in discorso, tanto più denunciandone pretesi vizi atti ad inficiarne la stessa validità intrinseca (oltre a quella della stessa validità della notifica).

1.2 – Con il secondo motivo del ricorso principale, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 145 c.p.c. e art. 2310 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. L’Agente della riscossione, in via gradata, si duole dell’affermazione della C.T.R. secondo cui la notifica della cartella in questione sarebbe nulla perchè eseguita presso il domicilio privato del liquidatore della Scil.

1.3 – Con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice d’appello consentito l’ingresso di domande nuove e averle accolte, senza motivare sulle eccezioni proposte al riguardo dallo stesso Agente della riscossione.

1.4 – Con il quarto motivo del ricorso principale, in ulteriore subordine, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agente della riscossione lamenta l’erroneità dell’affermazione della C.T.R. secondo cui la notifica della cartella in questione sarebbe giuridicamente inesistente nei confronti della Scil, perchè eseguita direttamente con raccomandata e priva di relata.

1.5 – Con il quinto motivo del ricorso principale, in via ancor più gradata, si deduce violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver ritenuto la C.T.R. in ogni caso sanata – per effetto della proposizione del ricorso – ogni ipotesi di nullità della notifica.

1.6 – Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 L’Agenzia delle Entrate si duole della decisione della C.T.R. nella parte in cui ha affermato la nullità della notifica della cartella sulla base di profili di fatto e di diritto inammissibilmente dedotti per la prima volta in appello.

1.7 – Con il terzo motivo del ricorso incidentale, infine, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia delle Entrate lamenta ancora l’erroneità della decisione, nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento per effetto di soli presunti vizi della sua notifica, così disattendendo la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica opera solo sul piano integrativo dell’efficacia.

2.1 – In via preliminare, contrariamente a quanto eccepito dal P., va evidenziato che il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate è ammissibile, l’impugnazione essendo stata avanzata nel rispetto del termine c.d. lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (ossia, prima della sua modifica, disposta dalla L. n. 69 del 2009), la causa essendo iniziata in primo grado nel 2007.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale sono manifestamente fondati.

Da quanto è dato evincere dagli atti regolamentari, lo stesso odierno controricorrente non ha mai neppure dedotto che egli fosse stato richiesto del pagamento di nessuna somma in proprio da parte dell’Agente della riscossione, ben consapevole che la cartella impugnata gli era stata notificata nella sua qualità di liquidatore della Scil s.r.l., benchè contestata.

Al riguardo, è ampiamente ricevuto l’insegnamento per cui “La ‘legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l’esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (ex plurimis, Cass. n. 355/2008).

E’ quindi di palmare evidenza come il P., da un lato, fosse privo di legittimazione attiva in proprio, non essendo parte del rapporto tributario in discorso ed essendo conseguentemente privo d’interesse giuridicamente apprezzabile, ex art. 100 c.p.c., riguardo alla proposizione del presente giudizio tributario, e dall’altro non potesse proporre, in nome proprio, eccezioni di merito riguardo alla pretesa erariale diretta nei confronti della Scil s.r.l. (concernenti la nullità o inesistenza della notifica, la mancata previa notifica dell’avviso bonario, il difetto di motivazione, la decadenza, ecc.), non essendo ciò consentito dal disposto dell’art. 81 c.p.c..

Costituisce quindi un palmare fuor d’opera l’affermazione della C.T.R. secondo cui “il P. si è mosso con l’unico mezzo giuridico a sua disposizione, che era quello del ricorso giurisdizionale ‘in proprio, a tutela non solo di una propria responsabilità economica per oltre 33 milioni di Euro, ma di una propria eventuale responsabilità – per omissione – verso la stessa SCIL”: non solo, come già detto, nessuna responsabilità del P. riguardo al rapporto tributario in discorso era configurabile, ma ancor meno poteva esserlo nei confronti della Scil, giacchè – quanto alla sua contestata qualità di liquidatore – poteva solo discutersi di una notifica perfezionata o non perfezionata, ma riguardo alla stessa Scil, che ben avrebbe potuto attivarsi (come peraltro risulta abbia fatto in altro giudizio, oggetto di Cass. n. 14577/2018) a tutela della propria posizione. In altre parole, la questione avrebbe potuto e dovuto risolversi, tutt’al più, su un piano meramente informativo e stragiudiziale, ampiamente sufficiente essendo (quanto al profilo di una eventuale e del tutto ipotetica responsabilità del preteso ex liquidatore) che il P. informasse della avvenuta ricezione della cartella colui che gli era – in tesi – subentrato, ma giammai necessitando l’avvio di un procedimento giurisdizionale, com’è avvenuto nella specie.

Ancor più errata, quindi, si palesa l’ulteriore disamina effettuata dalla C.T.R. allorquando, entrando nel merito della pretesa tributaria in discorso, giunge addirittura ad affermare, con non usuale enfasi e riguardo a soggetto non parte del giudizio, che “è bene ad ogni buon conto precisarlo… la SCIL non è tenuta al pagamento della cartella così “notificata” al P.”.

4.1 – I restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale restano conseguentemente assorbiti.

5.1 – In definitiva, il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale sono accolti, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, giacchè la causa non poteva essere iniziata, privo essendo il P. di legittimazione processuale attiva.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, atteso l’alterno esito della controversia nei vari gradi.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese dei gradi di merito, condannando il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della ricorrente in Euro 40.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge, e in favore della Agenzia delle Entrate in Euro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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