Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23883 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8914-2015 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

POGGIO MOIANO 34/C, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO

FRANCESCO BRINDISI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

VOCCIA DE FELICE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, al viale MAZZINI 55, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMBROGIO COPPOLA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

TECH DATA ITALIA s.r.l..;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 04/02/2015 e depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano;

udito l’avv. Stanislao Giammarino (per delega dell’avv. Voccia De

Felice), per la parte ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) (OMISSIS) s.r.l. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza del tribunale che, ad istanza della Tech Data Italia s.r.l., ha dichiarato il suo fallimento.

Il curatore del Fallimento resiste con controricorso, mentre la creditrice istante non svolge attività difensiva.

2) La ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione del proprio diritto di difesa; assume di non aver potuto partecipare al procedimento di istruttoria prefallimentare a causa della nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione, eseguita presso la sua sede sociale, a mani di persona che si sarebbe falsamente qualificata come “addetta alla ricezione degli atti”, atteso che in detta sede, ubicata nello studio di un professionista con il quale essa aveva stipulato un contratto per il servizio di domiciliazione e ricezione, non vi era alcun suo dipendente o incaricato; lamenta, inoltre, che la corte del merito abbia ritenuto non provato che la notifica era stata ritirata dal portiere dello stabile, senza valutare la documentazione allegata a prova dei fatti dedotti.

3) Col secondo motivo sostiene che il giudice del reclamo avrebbe fondato la decisione su documenti tardivamente ed inammissibilmente prodotti nel grado dalla creditrice istante.

4.1) 11 primo motivo appare inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto, per un verso, non specifica in qual modo l’odierna ricorrente abbia fornito, in sede di reclamo, la prova (che le incombeva) che presso la sede sociale non vi fossero persone addette alla ricezione degli atti e che la notifica fosse stata eseguita a mani del portiere dello stabile e, per l’altro, richiama in via del tutto generica documenti (dei quali non è neppure chiarita la decisività ai fini del raggiungimento di tale prova) che non sono stati allegati al ricorso e dei quali non è indicata l’esatta collocazione processuale.

4.2) Il secondo appare manifestamente infondato, in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, tutti i documenti sui quali la corte del merito ha fondato la decisione erano stati prodotti dalla creditrice istante in sede di istruttoria prefallimentare.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata, nella quale non si tiene conto che anche censure illustrate sotto il profilo della violazione di legge possono fondarsi, come nella specie, su documenti che, in tal caso, devono essere specificamente allegati al ricorso.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge in favore del Fallimento controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA