Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23883 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23883 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Domenico Palermo, elettivamente domiciliato in Roma,
via Giacinto Carini 10, presso lo studio dell’avv.
Gabriella Sugamele, rappresentato e difeso dall’avv.
Fernando Palermo, per procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

640SL
2013

in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 06/96514000, pec:
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it );

– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza
emesso il 5 aprile 2011 e depositato il 7 aprile 2011,
R.G. n. 207/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 28 aprile 2010 Domenico Palermo,
ha chiesto alla Corte di appello di Potenza la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi in primo grado davanti
al Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di
Francavilla Fontana dal 23 gennaio 2001 al 15
febbraio 2005 e conclusosi in appello con
sentenza della Corte di appello di Lecce del 21
settembre 2009.
2. La Corte di appello di Potenza ha respinto il
ricorso ritenendo che la proposizione del
giudizio da parte del Palermo fosse meramente
espressiva di una attività emulativa nei
confronti del Condominio in cui abita e come tale
assimilabile alla ipotesi di esercizio abusivo
del diritto.

2

l’accoglimento del ricorso;

3.

Ricorre

per

cassazione

Domenico

Palermo

affidandosi a quattro motivi di ricorso con i
quali deduce: a) la violazione dell’art. 2 della
legge n. 89/2001; b) la omessa e/o insufficiente
motivazione; c) la violazione dell’art. 24 della
Costituzione; d) la violazione dell’art. 24 della

4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. Con i primi tre motivi il ricorrente lamenta
l’esclusione del suo diritto al risarcimento in
ragione di una pretesa irrilevanza del giudizio
presupposto.
6. Le censure del ricorrente sono fondate perché se
è vero che la giurisprudenza (Cass. civ. sezione
Il n. 12937 del 24 luglio 2012) ha ritenuto la
modestia della cosiddetta posta in gioco un
criterio

utilizzabile,

al

fine

della

quantificazione dell’equa riparazione, è
altrettanto da ritenere contrastante con la
Convenzione E.D.U. e la legge n. 89/2001, e con
la giurisprudenza della Corte europea e con
quella di legittimità (cfr.
n. 15268 del 12 luglio 2011)

Cass. civ. sezione I,
l’esclusione di ogni

diritto al risarcimento in relazione alla
modestia della posta in gioco. Si tratta infatti
di un criterio di valutazione che può essere
utilizzato al fine di pervenire a una

3

Costituzione e dell’art. 91 c.p.c.

proporzionata liquidazione dell’equa riparazione
del danno ma che non può invece essere
utilizzato al fine di escludere aprioristicamente
il diritto al risarcimento una volta che si è
accertata la durata comunque irragionevole del
giudizio e quindi la produzione di un danno non
(Cass. civ. sezione

I n. 17682 del 29 luglio 2009).
7.

Quanto poi all’abuso del processo si deve
ritenere che, per poter escludere il diritto
all’equa riparazione per la durata eccessiva del
giudizio, deve accertarsi un uso distorto e
strumentale del processo da parte del ricorrente
inteso proprio al fine di ottenere un
risarcimento per la procurata eccessività della
durata del processo

(Cass. civ. sezione I n. 9938

del 26 aprile 2010).

Va anche ribadito che la

fondatezza o meno del diritto o della difesa che
si sono fatti valere nel giudizio presupposto è
una valutazione di pertinenza del giudice di tale
processo e non può avere rilevanza nel giudizio
per equa riparazione ex legge n. 89/2001 se non
concretizza la responsabilità per lite temeraria
o un vero e proprio abuso del processo

(Cass.

civ., prima sezione, n. 24107 del 13 novembre
2009)
8.

Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rinvio alla
Corte di appello di Potenza che applicherà i

4

patrimoniale a causa di essa

criteri sopra indicati e regolerà anche le spese
processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento in favore del

riparazione ex legge n. 89/2001, con interessi legali
dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al
pagamento delle spese processuali del giudizio di
merito, liquidate in euro 875 di cui 50 per spese, 325
per diritti e 400 per onorari, oltre accessori di
legge, e del giudizio di cassazione liquidata in 550
euro, oltre 100 euro per spese e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

ricorrente, della somma di 2.250 euro, a titolo di equa

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